Mini saldo IMU 202308 Febbraio 2024
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Secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2024, limitatamente all'anno di imposta 2023, sono considerate tempestive le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote, le tariffe IMU e le altre imposte comunali se inserite nel portale federalismo fiscale entro la data del 30 novembre 2023 e, infine, pubblicate sull'apposito portale del MEF entro la data del 15 gennaio 2024. In particolare, l'art. 1 c. 72 L. 213/2023 (Legge di bilancio 2024) ha prorogato il termine per la determinazione delle aliquote IMU e delle tariffe TARI dal 14 ottobre (termine ordinario) al 30 novembre. Viene al tempo stesso evidenziata l'inefficacia di atti inviati al MEF successivamente alla data del 30 novembre. Ai fini pratici è possibile consultare le delibere IMU dei singoli comuni attraverso il link https://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/nuova_imu/sceltaregione.htm. Si rende quindi necessaria, per i proprietari di immobili siti nei comuni interessati dall'approvazione tardiva, una riliquidazione dell'IMU dovuta quale saldo 2023. In particolare, nel caso in cui si venga a determinare una differenza positiva tra l'importo dell'imposta municipale (IMU) calcolata sulla base degli atti pubblicati dopo il termine ordinario ma entro il 30 novembre e quella già versata entro il 18 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 1 c. 762 L. 160/2019, la stessa dovrà essere versata entro il 29 febbraio 2024 senza applicazione di sanzioni e interessi. Al contrario qualora si generasse una differenza negativa spetterà il rimborso secondo le regole ordinarie. L'eventuale differenza a conguaglio, per i contribuenti esercenti attività di impresa in contabilità ordinaria, rileverà, ai fini della determinazione del reddito tassabile nell'esercizio di pagamento (2024) mentre, ai fini civilistici, nell'anno di competenza temporale (2023). |