No alla compensazione orizzontale in presenza di ruoli09 Febbraio 2024
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A decorre dal 1° luglio 2024, la presenza di debiti erariali iscritti a ruolo scaduti per un importo superiore a € 100.000 costituisce fattore preclusivo per esercitare la facoltà di compensazione orizzontale dei crediti d'imposta. Tale divieto viene rimosso a condizione che le violazioni contestate vengano completamente rimosse. Si ricorda, a tal proposito, che per “Compensazione orizzontale” si intende la compensazione di debiti e crediti tributari relativi ad imposte o contributi differenti (es. credito IVA con debito INPS, credito IRAP con debito IRES). Nella Circ. Assonime 31 gennaio 2024 n. 1, Assonime, affrontando le novità in tema di compensazione, fa alcune riflessioni e pone alcuni dubbi sulla nuova norma in questione: vediamone alcuni. Quando scatta il divieto? La differenza principale tra la nuova norma e la disciplina attuale (art. 31 DL 78/2010), applicabile sino al 30 giugno 2024, sta nel fatto che il presupposto applicativo dell'iscrizione a ruolo di debiti erariali per un importo superiore a € 100.000 fa ora scattare, per espressione previsione di legge, il divieto di utilizzare l'istituto della compensazione orizzontale, portando allo scarto del modello F24 a prescindere dall'entità del credito. Pertanto, nessun credito d'imposta, nemmeno per la parte eccedente il debito fiscale, sarebbe utilizzabile in compensazione, ivi compresi quelli aventi natura agevolativa. Quando decade il divieto? Secondo una interpretazione letterale della norma, parrebbe che il divieto di compensazione valga anche qualora il contribuente porti l'ammontare dei propri debiti erariali al di sotto della soglia di € 100.000. Il fatto che, quindi, ai fini della rimozione del divieto, sia richiesta la “completa rimozione delle violazioni contestate”, sembra indurre a ritenere che, senza il pagamento integrale di tutti gli importi scaduti, la compensazione rimanga preclusa. Questa lettura, fa notare Assonime, potrebbe portare a trattamenti impari tra contribuenti che hanno sin da subito debiti a ruolo sotto la soglia di € 100.000 (esempio € 99.000), senza teoricamente incappare nel divieto in parola, e quelli che, a fronte di debiti superiori alla soglia in parola, procedono a pagamento parziale riducendoli ad esempio ai medesimi € 99.000, rimanendo così incisi dal divieto. Si devono conteggiare anche i crediti rateizzati per il calcolo del limite di € 100.000? Il riferimento alla “completa rimozione delle violazioni” potrebbe lasciare intendere che concorrano al raggiungimento del limite dei € 100.000 anche i debiti fiscali rateizzati. Se questo fosse confermato dall'Amministrazione finanziaria, costituirebbe un punto di differenziazione rispetto alla normativa attuale, posto che per il raggiungimento del limite di € 1.500 (previsto dalla norma attuale) rilevano solo le rate scadute. |