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Soggetti ISA: versamenti al 30 agosto con maggiorazione

18 Luglio 2024 |

Il primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale (CPB) per i soggetti ISA ha comportato lo slittamento dei termini ordinari per il versamento del saldo 2023 e del primo acconto 2024 di IRPEF, IRES e IRAP al 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione. Per gli stessi soggetti, in base a un decreto in corso di approvazione, vi sarebbe la possibilità di effettuare il versamento entro il 30 agosto con maggiorazione dello 0,40%.

In base a quanto disposto dal decreto di attuazione della Riforma Fiscale (D.Lgs.13/2024) per il primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale (CPB) per i soggetti ISA slittano i termini per il versamento del saldo 2023 e del primo acconto 2024 di IRPEF, IRES ed IRAP. Ne consegue che i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito possono effettuare il versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, ordinariamente scadenti al 30 giugno 2024, entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione.

Tale disposizione, oltre ai soggetti ISA o che presentano cause di esclusione dagli stessi, si applica anche:

  • ai soggetti che applicano il regime forfetario di cui all'art.1 c. da 54 a 86 L. 190/2014;
  • si soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli art. 5, 115 e 116 TUIR.

Inoltre, il decreto correttivo, volto a modificare il calendario degli adempimenti tributari e approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministro 20 giugno 2024, conferma la possibilità (per nulla scontata) di differire i versamenti di ulteriori 30 giorni (30 agosto 2024) con la maggiorazione dello 0,40%.

Restano ferme le scadenze ordinarie per i soggetti diversi da quelli indicati sopra, ovvero:

  • entro il 1° luglio 2024 (poiché il 30 giugno era domenica);
  • entro il 31 luglio 2024 con una maggiorazione dello 0,40%.

Si ricorda che l'imposta a saldo non deve essere versata (o, se a credito, non è rimborsabile o utilizzabile in compensazione) se di importo:

  • non superiore a € 12 con riferimento all'IRPEF, relative addizionali e all'IRES;
  • non superiore a € 10,33 con riferimento all'IRAP, tenendo presente che detto ammontare va riferito all'importo a debito / credito in ciascuna Regione e che lo stesso può essere fissato in misura diversa dalla singola legge regionale.

Oltre al versamento di saldo 2023 e acconto 2024 relativo a IRPEF, IRES e IRAP sono in scadenza i versamenti relativi a:

  • IVA dovuta per i maggiori ricavi/compensi 2023 indicati nel Mod. Redditi 2024 da parte dei soggetti ISA per migliorare il proprio indice di affidabilità fiscale;
  • saldo cedolare secca;
  • saldo IVIE/IVAFE determinati nel quadro RW del Mod. Redditi 2024 per gli immobili e le attività finanziarie situati all'estero;
  • l'imposta sostitutiva dovuta dai soggetti che applicano la c.d. “Flat Tax incrementale
  • l'imposta sostitutiva dovuta per l'adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino all'1.1.23;
  • la maggiorazione IRES per le società di capitali considerate di comodo.