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Trattamento dati personali: sospensione in caso di rifiuto di sottoscrizione incarico

08 Ottobre 2024 |

L'ordinanza n. 504/2024 del Tribunale di Udine ha deciso sul caso di una lavoratrice sospesa per aver rifiutato di firmare la nomina a “soggetto autorizzato al trattamento dei dati personali”. Il Giudice ha ritenuto legittima la sospensione e ha ritenuto il rifiuto della lavoratrice contrario ai doveri contrattuali e un ostacolo al corretto svolgimento delle attività aziendali.  

Fonte: Quotidianopiù

Il caso

Il caso origina dalla sospensione di una dipendente con mansione di caposquadra portalettere, per aver rifiutato di firmare l'atto di designazione a incaricata del trattamento dei dati personali, ai sensi del Codice della privacy (D.lgs. 196/2003) e del Regolamento UE 2016/679 (d'ora in avanti GDPR). L'art. 2 quaterdecies del Codice privacy e l'art. 29 del GDPR impongono al Titolare del trattamento di istruire i soggetti che operano sotto la propria titolarità, nell'ottica di adeguamento alla normativa citata, la lavoratrice riceveva una comunicazione in cui le veniva formalmente conferito l'incarico di trattamento dei dati personali. Tuttavia, la stessa aveva apposto un formale rifiuto alla sottoscrizione per accettazione della nomina ed esprimeva la volontà di ricevere tale documento via PEC. In risposta, la società provvedeva all'invio della comunicazione tramite PEC e contestualmente informava la dipendente che il rifiuto di sottoscrivere l'atto avrebbe impedito lo svolgimento delle sue mansioni lavorative, con conseguente sospensione della retribuzione. Successivamente, la lavoratrice formalizzava il rifiuto espresso a trattare dati sensibili per ...

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