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Illecito accesso alla posta elettronica dei dipendenti e dei collaboratori: la decisione del Garante

31 Ottobre 2024 |

Il datore di lavoro non può accedere alle email dei dipendenti o dei collaboratori, né utilizzare un software per la conservazione dei messaggi. Tale trattamento di dati personali, oltre a configurare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, è idoneo a realizzare un’illecita attività di controllo del lavoratore.

Con newsletter n. 528 dl 22 ottobre 2024 il Garante della Privacy ha reso noto di aver sanzionato una società per aver utilizzato nel corso del rapporto con un agente di commercio un software che aveva consentito di effettuare il backup della posta elettronica dell’agente, conservando sia i contenuti sia i log di accesso alle email e al gestionale aziendale.

La sistematica conservazione delle email, effettuata per un considerevole lasso di tempo, e dei log di accesso alla posta elettronica e al gestionale aziendale non erano conformi alla disciplina sulla protezione dei dati.

Tale conservazione risultava non proporzionata e necessaria al conseguimento delle finalità dichiarate dalla società, che – come indicato nell’informativa resa ai lavoratori – era quella di garantire la sicurezza della rete informatica e la continuità aziendale in caso di assenza del lavoratore, ovvero dopo la cessazione del rapporto. Nell’informativa resa ai lavoratori, tuttavia, non vi era alcun riferimento all’effettuazione del backup e al relativo tempo di conservazione.

L’utilizzo del software aveva, inoltre, consentito alla società di effettuare un minuzioso controllo dell’attività svolta dal collaborat...

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