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Al via il nuovo obbligo di garanzia per i rappresentanti fiscali italiani

16 Dicembre 2024 |

Il DM 9 dicembre 2024 ha individuato i criteri al ricorrere dei quali il rappresentante fiscale, ovunque sia stabilito il rappresentato non residente, può assumere il ruolo solo previo rilascio di idonea garanzia. Il DM 4 dicembre 2024, invece, ha definito la garanzia per l’iscrizione al VIES dei soggetti extra-UE.

Ai fini della prevenzione e del contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA, l'art. 4 c. 1 lett. a) D.Lgs. 13/2024 (decreto Accertamento) ha modificato l'art. 17 c. 3 DPR 633/72, riguardante le ipotesi in cui gli obblighi o i diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di IVA sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

In particolare, è stato previsto che il rappresentante fiscale, a prescindere dal luogo di stabilimento del rappresentato non residente (altro Stato UE o Stato extra-UE), deve essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 8 c. 1 lett. a), b), c) e d) DM 164/99, per cui:

  • non deve avere riportato condanne, anche non definitive, per reati finanziari, né avere concluso un accordo di applicazione della pena su richiesta delle parti in relazione agli stessi;
  • non deve avere procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari;
  • non deve avere commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria;
  • non deve trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 15 c. 1 ...

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