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Contributo NASpI e attività stagionali: chiarimenti INPS

24 Gennaio 2025 |

Il Mess INPS 23 gennaio 2025 n. 269 analizza l’interpretazione autentica dell’art. 21, c. 2, D.Lgs. 81/2015, alla luce della L. 203/2024. Per i lavoratori a termine in attività stagionali, non coperte dal DPR 1525/1963, il contributo NASpI rimane dovuto.

Fonte: Quotidianopiù

Premessa

L'INPS, tramite il Mess. 23 gennaio 2025 n. 269, fornisce importanti chiarimenti normativi sull'interpretazione autentica dell'art. 21, c. 2, D.Lgs. 81/2015, con riferimento alla normativa introdotta dall'art. 11, Legge 13 dicembre 2024 n. 203. Il tema appare quanto mai interessante, dal punto di vista INPS, per la definizione delle attività stagionali e il trattamento contributivo applicabile ai contratti di lavoro a tempo determinato, con particolare attenzione all'incidenza rispetto al contributo addizionale NASpI e del relativo incremento.

Nonostante il riconoscimento di una definizione più ampia di stagionalità, la normativa vigente, nella sua interpretazione, mantiene un approccio restrittivo rispetto all'applicazione delle esenzioni contributive, subito confermato dall'Istituto Previdenziale.

La modifica normativa

La L. 203/2024 amplia le attività stagionali definite dal DPR 7 ottobre 1963 n. 1525, includendo anche quelle legate a intensificazioni stagionali del lavoro o esigenze tecnico-produttive, purché stabilite nei contratti collettivi di lavoro, anche quelli stipulati prima della nuova legge e sottoscritti dalle organizzazioni più ra...

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