Comunicazioni dati liquidazioni periodiche
Come già noto, i dati delle liquidazioni IVA periodiche relativi:
- ai mesi di ottobre, novembre e dicembre per i soggetti mensili;
- al 4° trimestre per i soggetti trimestrali;
possono essere comunicati direttamente in Dichiarazione annuale IVA, nel quadro VP, che non subisce alcuna modifica rispetto all'anno precedente, in base a quanto disposto dall'art. 21-bis DL 78/2010.
La dichiarazione IVA, in questo caso, deve essere presentata anticipatamente entro e non oltre il 28 febbraio 2025. Si ricorda che il termine ordinario della trasmissione della Dichiarazione IVA; senza quadro VP, è fissato entro il 30 aprile.
È possibile anche integrare o correggere dati già inviati nelle precedenti comunicazioni periodiche compilando:
- il quadro VP se la dichiarazione è presentata entro il 28 febbraio 2025 (in tal caso, non va compilato il quadro VH o il quadro VV in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto);
- il quadro VH (o VV) se la dichiarazione è presentata dopo il 1° marzo 2025.
Soggetti esonerati
Sono esentati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA, dalla liquidazione periodica, e quindi anche dalla compilazione del Quadro VP i seguenti soggetti passivi:
- coloro che hanno registrato solo operazioni esenti o che si sono avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione ai sensi dell'art. 36-bis;
- i contribuenti che aderiscono al regime forfetario per le persone fisiche che svolgono attività d'impresa, arti e professioni;
- coloro che usufruiscono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità;
- i produttori agricoli esentati dagli adempimenti ai sensi dell'art. 34 DPR 633/72;
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al DPR 640/72, esentati dagli adempimenti IVA;
- le imprese individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti agli effetti dell'IVA;
- soggetti passivi d'imposta che hanno effettuato solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o senza obbligo di pagamento dell'IVA;
- soggetti che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni recate dalla L. 398/91, esonerati dagli adempimenti IVA;
- soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, identificati nel territorio dello Stato per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti non soggetti passivi d'imposta.