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Dichiarazione IVA 2025 con LIPE quarto trimestre: invio entro il 28 febbraio

06 Febbraio 2025 |

La comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA relative al 4° trimestre 2024 può essere fatta congiuntamente all’invio della Dichiarazione IVA annuale 2025, compilando l’apposito quadro VP. Per i soggetti che intendono optare per questa possibilità, la dichiarazione IVA deve essere necessariamente trasmessa entro il 28 febbraio 2025.

Comunicazioni dati liquidazioni periodiche

Come già noto, i dati delle liquidazioni IVA periodiche relativi:

  •  ai mesi di ottobre, novembre e dicembre per i soggetti mensili;
  • al 4° trimestre per i soggetti trimestrali;

possono essere comunicati direttamente in Dichiarazione annuale IVA, nel quadro VP, che non subisce alcuna modifica rispetto all'anno precedente, in base a quanto disposto dall'art. 21-bis DL 78/2010.

La dichiarazione IVA, in questo caso, deve essere presentata anticipatamente entro e non oltre il 28 febbraio 2025. Si ricorda che il termine ordinario della trasmissione della Dichiarazione IVA; senza quadro VP, è fissato entro il 30 aprile.

È possibile anche integrare o correggere dati già inviati nelle precedenti comunicazioni periodiche compilando:

  • il quadro VP se la dichiarazione è presentata entro il 28 febbraio 2025 (in tal caso, non va compilato il quadro VH o il quadro VV in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto);
  • il quadro VH (o VV) se la dichiarazione è presentata dopo il 1° marzo 2025.

Soggetti esonerati

Sono esentati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA, dalla liquidazione periodica, e quindi anche dalla compilazione del Quadro VP i seguenti soggetti passivi:

  • coloro che hanno registrato solo operazioni esenti o che si sono avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione ai sensi dell'art. 36-bis;
  • i contribuenti che aderiscono al regime forfetario per le persone fisiche che svolgono attività d'impresa, arti e professioni;
  • coloro che usufruiscono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità;
  • i produttori agricoli esentati dagli adempimenti ai sensi dell'art. 34 DPR 633/72;
  • gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al DPR 640/72, esentati dagli adempimenti IVA;
  • le imprese individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti agli effetti dell'IVA;
  • soggetti passivi d'imposta che hanno effettuato solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o senza obbligo di pagamento dell'IVA;
  • soggetti che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni recate dalla L. 398/91, esonerati dagli adempimenti IVA;
  • soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, identificati nel territorio dello Stato per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti non soggetti passivi d'imposta.