News

Cessione del credito o sconto in fattura: invio comunicazioni entro il 17 marzo 2025

24 Febbraio 2025 |

Entro il 17 marzo 2025, tutti i soggetti che hanno sostenuto nel corso del 2024 spese per interventi agevolabili e che intendono esercitare l’opzione di cessione del credito o di sconto in fattura devono inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione. Il termine, originariamente fissato al 16 marzo, subisce uno spostamento di un giorno poiché cade di domenica.

Entro il 17 marzo 2025, tutti i soggetti che hanno sostenuto nel corso del 2024 spese per interventi agevolabili e che intendono esercitare l'opzione di cessione del credito o di sconto in fattura devono inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate l'apposita comunicazione.

Il termine, originariamente fissato al 16 marzo, subisce uno spostamento di un giorno poiché cade di domenica.

La possibilità di esercitare le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura per fruire dei bonus edilizi in maniera alternativa alla detrazione è stata più volte oggetto di limitazione da parte del Governo negli ultimi anni fino ad arrivare al c.d. Blocco delle cessioni (DL 39/2024).

Di seguito si ricordano i requisiti per poter esercitare le opzioni di cessione e sconto in fattura, dopo l'entrata in vigore della L. 67/2024 con la quale è stato imposto il c.d. blocco delle cessioni. In particolare, possono essere oggetto di cessione (o sconto) i crediti derivanti da bonus edilizi per i quali alla data antecedente al 17 febbraio 2023 sussistano le seguenti condizioni:

  • per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'art. 119, c. 13-ter, DL 34/2020;
  • per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'art. 119, c. 13-ter, DL 34/2020;
  • per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Inoltre, il DL 39/2024 ha introdotto un ulteriore requisito che esclude dall'opzione della cessione del credito (o sconto in fattura) i soggetti che, pur avendo presentato CILAS, titolo abilitativo o delibera assembleare entro il 16 febbraio 2023, alla data del 30 marzo 2024 non hanno iniziato i lavori. Pertanto, alla data del 29 marzo 2024 dovevano essere rispettate le seguenti condizioni:

  • pagamento della spesa collegata ad una fattura già emessa;
  • realizzazione dell'intervento.

Nei contratti di appalto, il pagamento effettuato entro il 30 marzo 2024 da un soggetto diverso dal committente (come, ad esempio, dall'appaltatore principale o dai subappaltatori) è comunque valido ai fini della possibilità di cedere il credito, a condizione che la spesa sia documentata da una fattura relativa all'effettiva realizzazione dei lavori.

In merito alla scadenza del 17 marzo 2025 per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura per le spese sostenute nell'anno 2024, si ricorda che tale scadenza è da considerarsi inderogabile, poiché:

  •  non è più possibile fruire dell'istituto della remissione in bonis per sanare eventuali errori formali o ritardi);
  • non è più consentito l'esercizio dell'opzione della cessione del credito in relazione alle singole rate residue non ancora scadute, né fruite in detrazione.

Pertanto, è fondamentale che contribuenti e imprese, in vista dell'avvicinarsi della scadenza, verifichino la correttezza degli adempimenti e monitorino lo stato dei lavori e le relative fatturazioni.