Dottrina / Riviste

Lettura del dispositivo: un termine perentorio tra termini ordinatori

25 Giugno 2025 |

Con la riforma del D.Lgs 546/92, il Legislatore ha previsto la lettura immediata del dispositivo, salva la facoltà di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni. La norma, nata con un intento sicuramente di pregio, pur riscritta a opera del D.Lgs 81/2025, nella pratica si sta rivelando di poca efficacia.

Sommario

L'art. 35 D.Lgs. 546/92 e come inquadrarlo

Le recenti riforme del contenzioso tributario hanno modificato l'art. 35 D.Lgs. 546/92, rubricato “Deliberazioni del collegio giudicante”, tuttavia occorre fare delle precisazioni, perché esso ha una portata più ampia rispetto a quanto può apparire da una prima lettura.

In primo luogo, per i ricorsi notificati dal 1° luglio 2023 le controversie pendenti nelle CGT 1°, di valore sino a 5.000 euro, sono decise dal giudice monocratico.

Nel procedimento attivato presso il giudice monocratico, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni riferite ai giudizi resi in composizione collegiale, laddove non espressamente derogate (c.3 art. 4 bis D.Lgs. 546/92). Inoltre, stante il rinvio di cui all'art. 61 D.Lgs 546/92 le medesime regole si applicano anche nel processo in appello.

Il processo tributario, al pari di quello civile, conosce vari tipi di provvedimenti con cui assumere decisioni.

La sentenza è il provvedimento decisorio che definisce una questione in maniera definitiva per la controversia in cui è pronunciata.

L'ordinanza è un provvedimento con funzione ordinatoria interna al processo.

Il decreto è un atto anch'esso ordin...

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