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Trattamento fiscale delle auto aziendali ad uso promiscuo

20 Marzo 2025 |

Per l’individuazione del regime di tassazione applicabile ai fringe benefit relativi alla concessione in uso promiscuo di autoveicoli, monocicli e ciclomotori occorre individuare l’anno di immatricolazione del veicolo e il momento di attribuzione del bene al dipendente. 

La Legge di Bilancio 2025 ha modificato l'art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR sulla disciplina del trattamento fiscale dei fringe benefit costituiti dalla concessione ai dipendenti di autoveicoli, monocicli e ciclomotori anche ad uso privato.

L'assegnazione del veicolo determina, infatti, l'attribuzione al dipendente di retribuzione in natura e, pertanto, il suo valore concorre a determinare reddito da lavoro dipendente (fatta salva la previsione per cui non concorre a formare reddito da lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati complessivamente non superiore, per gli anni 2025-2027, a 1.000 euro annui, ovvero a 2.000 euro annui limitatamente ai lavoratori con figli a carico).

Per gli autoveicoli, monocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, il valore che concorre alla formazione del reddito imponibile è pari al 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI elaborate annualmente, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.

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