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Concorso nelle violazioni: il professionista risponde anche senza vantaggio diretto

02 Aprile 2025 |

La Cassazione riafferma la responsabilità del professionista che concorre all'illecito tributario del cliente, anche se non ne trae beneficio personale. La pronuncia propone un'interpretazione che rafforza l'attrazione penalistica del sistema sanzionatorio tributario, ma solleva dubbi sul rispetto del principio di personalità della sanzione (Cass. 25 marzo 2025 n. 7948).

Fonte: QuotidianoPiù

Il passaggio dal modello sanzionatorio generale a quello tributario specifico

Nel corso degli anni il sistema delle sanzioni amministrative in ambito tributario ha vissuto un'evoluzione significativa: da un'impostazione generale e indistinta (con la L. 689/81), si è passati a un impianto più strutturato e tecnicamente coerente, delineato dal D.Lgs. 472/97. Nell'ambito di tale evoluzione, il sistema sanzionatorio ha subito anche un progressivo avvicinamento ai modelli propri del diritto penale. L'introduzione di istituti come la continuazione (art. 12), l'indagine sull'elemento soggettivo (colpa o dolo) e, non da ultimo, la centralità del principio della personalità della sanzione, segnano il tentativo di costruire un sistema che, pur restando formalmente amministrativo (con colpa presunta), si ispira alle garanzie del diritto penale sostanziale.

Questo processo di “penalizzazione” implicita delle sanzioni tributarie ha prodotto effetti profondi, soprattutto nell'ambito del concorso di persone nella violazione. L'art. 9 D.Lgs. 472/97 prevede che, in caso di più soggetti coinvolti, ciascuno risponda in base al proprio contributo causale, anche in assenza di un v...

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