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Termini di prescrizione dei premi assicurativi: i chiarimenti dell’INAIL

17 Aprile 2025 |

L’azione per riscuotere i premi di assicurazione e, in generale, le somme dovute dai datori di lavoro all’INAIL si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il pagamento deve essere effettuato. Con la circolare del 7 aprile 2025 n. 26, l’INAIL ha fornito indicazioni operative per l’attività ispettiva tenuto conto degli orientamenti giurisprudenziali e delle novità introdotte con il D.L. 19/2024 in materia di razionalizzazione e semplificazione dell’attività ispettiva degli enti. 

Con circolare n. 26 del 7 aprile 2025 l'INAIL ha fornito chiarimenti sui termini di prescrizione dei premi assicurativi, precisando che si applica un solo termine di prescrizione (di 5 anni dal giorno in cui doveva essere eseguito il pagamento) sia all'azione di accertamento e liquidazione dei crediti INAIL, sia all'azione per il recupero dei medesimi crediti già accreditati e liquidati.

Il termine di prescrizione è interrotto in caso di notifica del verbale di accertamento e notificazione, che è atto stragiudiziale idoneo a mettere in mora il debitore nella misura in cui in esso siano esplicitati la motivazione del credito vantato e il preteso credito sia determinabile, anche se non ancora determinato.

Non sono, invece, idonei ad interrompere la prescrizione:

  1. eventuali difficoltà o ostacoli di fatto all'esercizio del diritto di credito da parte dell'INAIL, nonché la complessità degli accertamenti da parte degli organi ispettivi;
  2. l'atto di avvio dell'accertamento ispettivo (verbale di primo accesso), che ha funzione prodromica all'attività accertativa e non esprime la chiara volontà dell'INAIL di far valere un credito per premi e accessori perché gli elementi necessari alla loro ...

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