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Con istanza di rimborso in dichiarazione il diniego parziale va impugnato

29 Aprile 2025 |

La comunicazione bonaria che riconosce solo una parte del rimborso richiesto in dichiarazione deve essere impugnata entro 60 giorni. L'avviso bonario contiene un atto amministrativo autoritativo (implicito) che, in mancanza di ricorso, diventa definitivo e impedisce la proposizione di nuove istanze di rimborso sulla parte restante (Cass. 23 aprile 2025 n. 10732).

Fonte: QuotidianoPiù

Il rimborso parziale equivale a un diniego sulla parte restante

Con la sentenza n. 10732 del 23 aprile 2025, la Corte di Cassazione ribadisce un principio ormai consolidato nella giurisprudenza tributaria: quando l'Agenzia delle Entrate accoglie solo parzialmente una richiesta di rimborso, erogando una somma inferiore rispetto a quella indicata dal contribuente nella dichiarazione, la comunicazione che accompagna tale rimborso assume valore di diniego implicito per la parte residua. È insito quindi all'interno di una comunicazione dal carattere non impositivo anche l'emissione implicita di un atto autoritativo, che deve essere impugnato tassativamente per non decretare la definitività, almeno secondo l'interpretazione più formalistica e rigorosa della Suprema Corte confermata con quest'ultima pronuncia.

Secondo tale impostazione ermeneutica, dal momento della ricezione di tale comunicazione “bonaria”, inizia a decorrere il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 21 D.Lgs. 546/92 per l'impugnazione. Trascorso tale termine, il diritto al rimborso per la parte non riconosciuta decade definitivamente, cristallizzandosi diniego implicito di rimborso.

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