Con istanza di rimborso in dichiarazione il diniego parziale va impugnato29 Aprile 2025
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Fonte: QuotidianoPiù Il rimborso parziale equivale a un diniego sulla parte restante Con la sentenza n. 10732 del 23 aprile 2025, la Corte di Cassazione ribadisce un principio ormai consolidato nella giurisprudenza tributaria: quando l'Agenzia delle Entrate accoglie solo parzialmente una richiesta di rimborso, erogando una somma inferiore rispetto a quella indicata dal contribuente nella dichiarazione, la comunicazione che accompagna tale rimborso assume valore di diniego implicito per la parte residua. È insito quindi all'interno di una comunicazione dal carattere non impositivo anche l'emissione implicita di un atto autoritativo, che deve essere impugnato tassativamente per non decretare la definitività, almeno secondo l'interpretazione più formalistica e rigorosa della Suprema Corte confermata con quest'ultima pronuncia. Secondo tale impostazione ermeneutica, dal momento della ricezione di tale comunicazione “bonaria”, inizia a decorrere il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 21 D.Lgs. 546/92 per l'impugnazione. Trascorso tale termine, il diritto al rimborso per la parte non riconosciuta decade definitivamente, cristallizzandosi diniego implicito di rimborso. Non si t... Contenuto riservato agli abbonati. |