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Ancora sulle dimissioni per fatti concludenti: i chiarimenti del Ministero del Lavoro

30 Aprile 2025 |

Il Ministero del Lavoro conferma che la contrattazione collettiva può unicamente prevedere un termine di assenza ingiustificata - oltre il quale è possibile attivare la procedura di dimissioni per fatti concludenti - superiore a quello legale di 15 giorni. 

Con il Collegato Lavoro è stata introdotta una nuova procedura di dimissioni, applicabile in caso di reiterata e ingiustificata assenza dal lavoro del lavoratore, nel qual caso si presume la volontà del lavoratore di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro.

Tale procedura trova applicazione in caso di assenza ingiustificata per oltre 15 giorni consecutivi, fatta salva la diversa previsione del contratto collettivo [vedi precedente news].

Con nota del 10 aprile 2025 il Ministero del Lavoro fornisce ulteriori chiarimenti sull'istituto delle dimissioni per fatti concludenti:

  1. il termine legale di 15 giorni, oltre il quale può essere attivata la procedura di dimissioni per fatti concludenti, opera in via residuale - ossia in mancanza di una diversa previsione del contratto collettivo - ma rappresenta un limite minimo inderogabile. Pertanto, il contratto collettivo può unicamente introdurre un termine più favorevole per il lavoratore e, quindi, un termine superiore a quello legale di 15 giorni;
  2. non opera alcuna automaticità della ricostituzione del rapporto di lavoro se il datore di lavoro - all'esito della verifica dell'insussistenza dei presupposti per le dimissioni per fatti...

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