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Bilanci 2025: nuove regole, scadenze e standard per le imprese

15 Maggio 2025 |

Con la pubblicazione, in data 5 maggio 2025, del nuovo Manuale Operativo per il Deposito dei Bilanci al Registro delle Imprese, Unioncamere rende note le modalità operative in materia di bilancio d’esercizio, oltre alle relative scadenze e ai nuovi obblighi in linea con gli standard normativi e tecnologici europei. Di seguito una panoramica delle principali novità introdotte e delle tempistiche da rispettare.

In data 5 maggio 2025, Unioncamere con il nuovo Manuale Operativo per il Deposito dei Bilanci al Registro delle Imprese, rende note le modalità operative in materia di bilancio d'esercizio, oltre alle relative scadenze e ai nuovi obblighi in linea con gli standard normativi e tecnologici europei. Di seguito una panoramica delle principali novità introdotte e delle tempistiche da rispettare.

Scadenze e termini di deposito

Il termine ordinario per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2024 è il 30 aprile 2025 (120 giorni dalla chiusura dell'esercizio). In presenza di particolari esigenze, previste dallo statuto, l'approvazione può avvenire entro il 29 giugno 2025 (termine esteso a 180 giorni).

Dalla data di approvazione del bilancio decorrono 30 giorni entro i quali gli amministratori devono provvedere al deposito del bilancio presso il Registro Imprese.

Unioncamere, tuttavia, nel citato Manuale prevede specifiche fattispecie per le quali il termine per il deposito è diverso da 30 giorni ovvero non è previsto.

Per esempio, non è previsto alcun termine per il deposito nelle seguenti casistiche:

  • bilancio consolidato società controllante;
  • bilancio di società estera avente sede secondaria in Italia, ad esclusione delle società creditizie e/o finanziarie;
  • bilancio consolidato di società di persone interamente possedute da società di capitali.

Formato e modalità di presentazione

Il bilancio d'esercizio relativo al periodo d'imposta 2024 deve essere redatto nel formato elettronico XBRL, utilizzando la tassonomia 2018-11-04 e deve contenere:

  • Stato patrimoniale;
  • Conto economico;
  • Nota integrativa;
  • Rendiconto finanziario (non necessario per bilanci abbreviati o micro-imprese).

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute a predisporre la Relazione sulla gestione se nella Nota integrativa sono riportate le informazioni di cui ai n. 3 e 4 del c. 3 dell'art. 2428 c.c.

Invece, le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:

  •  della Nota integrativa se in calce allo Stato patrimoniale sono riportate le informazioni di cui ai n. 9 e 16 del c. 1 dell'art. 2427 c.c.;
  • della Relazione sulla gestione se in calce allo Stato patrimoniale sono riportate le informazioni di cui ai n. 3 e 4 del c. 3 dell'art. 2428 c.c.

Se il bilancio in formato XBRL non rappresenta correttamente la situazione della società per limiti della tassonomia, è necessario allegare anche i prospetti contabili (Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario e/o Nota integrativa) in formato PDF/A, con relativa dichiarazione di conformità. Il Manuale suggerisce di riportare le ragioni del c.d. doppio deposito nella “Dichiarazione di conformità”.

Altri documenti, quali relazione sulla gestione, relazione del Collegio sindacale o del Revisore legale e verbale di assemblea, sono necessariamente da depositare in formato PDF/A.

Il deposito può avvenire:

  • telematicamente, tramite il portale DIRE (https://dire.registroimprese.it);
  • su supporto informatico, ma questa modalità è sconsigliata da molte CCIAA considerati i problemi tecnici connessi.

Nuove disposizioni e chiarimenti

Unioncamere chiarisce che è già possibile utilizzare la nuova classificazione ATECO 2025, operativa dal 1° aprile 2025, nei file XBRL anche per i bilanci 2024. Inoltre, viene ribadito che la firma digitale sui documenti è obbligatoria e deve avvenire in modalità CAdES (.p7m).