News

Termine di registrazione della nota di variazione ricevuta

29 Maggio 2025 |

Se non vi sono dubbi in merito al termine ultimo entro il quale il cedente/prestatore può rettificare in diminuzione la base imponibile e l'imposta, meno chiaro è il termine entro il quale il cessionario/committente che riceve la nota di variazione deve provvedere a rettificare la detrazione precedentemente effettuata.

Fonte: QuotidianoPiù

Procedura di variazione in diminuzione della base imponibile e dell'imposta

L'art. 26 c. 2 DPR 633/72 stabilisce che il cedente/prestatore ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, annotandola nel registro degli acquisti, di cui all'art. 25 DPR 633/72.

A sua volta, in base all'art. 26 c. 5 DPR 633/72, ove il cedente/prestatore si avvalga della facoltà di operare la variazione in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta, il cessionario/committente che abbia già annotato l'operazione nel registro degli acquisti deve, in tal caso, annotare la variazione nei registri delle fatture emesse o dei corrispettivi, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente/prestatore a titolo di rivalsa.

Secondo l'art. 26 c. 8 DPR 633/72, la variazione può essere effettuata dal cedente/prestatore del servizio e dal cessionario/committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica, rispettivamente, sui registri delle fatture emesse e dei corrispettivi e sul registro degli acquisti.

L'art. 18 c. 1 lett. c) DL 73/2021 ha previsto che l'obbligo di registrare la ...

Contenuto riservato agli abbonati.
Vuoi consultarlo integralmente?

Sei un abbonato

Non sei un abbonato

Se vuoi maggiori informazioni contatta il tuo agente di zona