Termine di registrazione della nota di variazione ricevuta29 Maggio 2025
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Fonte: QuotidianoPiù Procedura di variazione in diminuzione della base imponibile e dell'imposta L'art. 26 c. 2 DPR 633/72 stabilisce che il cedente/prestatore ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, annotandola nel registro degli acquisti, di cui all'art. 25 DPR 633/72. A sua volta, in base all'art. 26 c. 5 DPR 633/72, ove il cedente/prestatore si avvalga della facoltà di operare la variazione in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta, il cessionario/committente che abbia già annotato l'operazione nel registro degli acquisti deve, in tal caso, annotare la variazione nei registri delle fatture emesse o dei corrispettivi, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente/prestatore a titolo di rivalsa. Secondo l'art. 26 c. 8 DPR 633/72, la variazione può essere effettuata dal cedente/prestatore del servizio e dal cessionario/committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica, rispettivamente, sui registri delle fatture emesse e dei corrispettivi e sul registro degli acquisti. L'art. 18 c. 1 lett. c) DL 73/2021 ha previsto che l'obbligo di registrare la ... Contenuto riservato agli abbonati. |