Rendite vitalizie e solidarietà nell'imposta di successione24 Giugno 2025
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Fonte: QuotidianoPiù La Corte di Cassazione ha trattato in recenti ordinanze questioni dibattute e di particolare interesse nell'ambito dell'imposta di successione afferenti, da un lato, alla responsabilità solidale con specifico riferimento agli enti del terzo settore e, dall'altro, alla determinazione della base imponibile delle rendite vitalizie. La solidarietà di imposta per gli ETS La Cass. 12 giugno 2025 n. 15743 ha esaminato il caso di un'anziana signora che ha lasciato in eredità il proprio patrimonio all'Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) ed un legato a favore della badante che l'aveva accudita negli ultimi anni, costituito da una rendita vitalizia. Occorre osservare che l'AISM è un ente di promozione sociale (APS) e un ente del terzo settore (ETS). Gli enti di tale tipologia, ove nominati eredi non sono soggetti all'imposta di successione ai sensi dell'art. 3 c. 1 D.Lgs. 346/90 che espressamente esenta da imposizione gli enti pubblici e le fondazioni o associazioni riconosciute che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché alle ONLUS (ora ETS). Al co... Contenuto riservato agli abbonati. |