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CPB: non si decade in caso di versamento entro 60 giorni dall'avviso bonario

27 Giugno 2025 |

Non si decade dal CPB se le imposte omesse si versano entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione: è questo il principale chiarimento fornito dalla Circ. AE 24 giugno 2025 n. 9/E. Gli altri chiarimenti riprendono quelli già forniti dall'Amministrazione Finanziaria con la precedente Circ. AE 17 settembre 2024 n. 18/E e con le FAQ emanate nel corso del 2024 e del 2025.

Fonte: QuotidianoPiù

Non si decade se, il versamento delle imposte dovute a seguito del concordato preventivo biennale (CPB), viene eseguito entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità senza possibilità di rateazione. Inoltre, non bisogna trascurare il fatto che, una dichiarazione mendace che attesti l'assenza di condanne e/o di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, può comportare l'applicazione di sanzioni penali. Sono i chiarimenti contenuti nella Circ. AE 24 giugno 2025 n. 9/E dell'Agenzia delle Entrate.

Decadenza dal CPB

L'art. 22 D.Lgs. 13/2024, individua le fattispecie che provocano la cessazione degli effetti del concordato, comportando la decadenza dai benefici per entrambi i periodi di imposta della sua durata.

La decadenza si verifica:

  1. a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità (violazioni che integrano fattispecie riguardanti reati penali-tributari...

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