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OIC 34: cambia la determinazione del reddito imponibile IRES e IRAP

30 Giugno 2025 |

Il DM MEF 27 giugno 2025 disciplina il coordinamento tra il principio contabile OIC 34 “Ricavi” e la determinazione della base imponibile IRES e IRAP. Inoltre, il DM chiarisce i criteri di deducibilità fiscale per costi di ottenimento contratti, corrispettivi variabili, vendite con reso e costi di smantellamento. Le nuove regole si applicano ai bilanci a partire dal 1° gennaio 2024. 

Fonte: QuotidianoPiù

Con il DM MEF 27 giugno 2025 di coordinamento fiscale collegato all'adozione dell'OIC 34 “Ricavi”, il Ministero dell'Economia e delle Finanze interviene per regolare l'impatto delle nuove regole contabili sulla determinazione delle basi imponibili IRES e IRAP, disciplinando inoltre le conseguenze delle modifiche ai principi OIC 16 (immobilizzazioni materiali) e OIC 31 (fondi rischi e oneri) pubblicate a marzo 2024.

Il decreto si applica, in via ordinaria, ai bilanci degli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2024, rivolgendosi a tutti i soggetti (esclusi quelli che optano per il regime delle micro-imprese) che adottano i principi OIC, prevedendo uno specifico coordinamento tra le nuove regole di contabilizzazione e le disposizioni fiscali del TUIR, alla luce del principio di derivazione rafforzata ex art. 83 TUIR.

Dal punto di vista fiscale, si precisa quanto segue:

  • Costi di ottenimento del contratto: sono deducibili ai sensi dell'art. 108 TUIR se iscritti tra le immobilizzazioni immateriali secondo l'OIC 34.
  • Corrispettivi variabili: le variazioni dovute a penali concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la penale diventa certa e determina...

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