Maxi-deduzione assunzioni: applicazione del fattore di correzione nei gruppi30 Giugno 2025
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Fonte: QuotidianoPiù Il DM MEF 27 giugno 2025 chiarisce il calcolo della maggiorazione del costo del lavoro nel caso di società appartenenti a un gruppo coerentemente con le finalità del D.Lgs. 216/2023, istitutivo della misura agevolativa. Quanto alle società appartenenti a un gruppo interno, il DM MEF 25 giugno 2024 ha delineato due fasi diverse:
In particolare, l'art. 1 del decreto in oggetto modifica il DM MEF 25 giugno 2024, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, relativo alla “Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni”. Il gruppo interno La normativa riguarda l'incremento occupazionale (nuove assunzioni) e specifica che va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali avvenute nel gruppo societario, come dall'art. 2359 c.c. Le società appartenenti a un gruppo interno devono, per poter beneficiare dell'agevolazione fiscale, soddisfare i requisiti sia a livello individuale (“stand alone”) sia di gruppo, inteso come unico soggetto economico. Successivamente, il beneficio viene calcolato considerando anche le riduzioni nette degli occupati all'interno del gruppo, secondo una regola specifica: si applica un fattore di correzione che tiene conto dei decrementi occupazionali rispetto agli incrementi. Il fattore di correzione si applica al costo agevolabile e corrisponde al rapporto tra la somma degli eventuali decrementi occupazionali e la somma degli incrementi occupazionali di tutte le società del gruppo interno. Nel dettaglio, il beneficio che può essere fruito da ciascun soggetto appartenente al gruppo interno è determinato applicando al costo agevolabile - calcolato, in prima battuta, secondo le regole previste per i soggetti stand alone (ossia pari al minore importo del costo riferibile ai suoi nuovi assunti a tempo indeterminato e l'incremento del costo complessivo del suo personale) - un fattore di correzione costituito dal rapporto tra la somma degli eventuali decrementi occupazionali complessivi e la somma degli incrementi occupazionali complessivi riferibili a tutte le società del gruppo interno. Le società del gruppo vengono distinte tra chi ha decrementato la forza lavoro (che alimenta il numeratore e non beneficia della maggiorazione) e chi ha incrementato la forza lavoro (che alimenta il denominatore e può beneficiare dell'agevolazione). Se il fattore di correzione è superiore a 0 e inferiore a 1, il beneficio viene applicato; se è pari o superiore a 1, la maggiorazione non spetta; se è pari a 0, non c'è alcuna correzione. La nuova formulazione consente di superare alcune incertezze interpretative che avrebbero potuto comportare applicazioni della disciplina non coerenti con la ratio della disposizione agevolativa, così come espressa nella relazione illustrativa di accompagnamento del D.Lgs. 216/2023, con l'obiettivo di dare rilevanza al gruppo come unico soggetto economico, al fine di determinare il beneficio tendenzialmente in misura pari a quello che si sarebbe determinato se il soggetto economico fosse coinciso con un unico soggetto giuridico. Come tale, la modifica deve intendersi applicabile sin dal primo periodo d'imposta di vigenza della disciplina agevolativa e, quindi, con effetto già sul versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (30 giugno 2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno civile) e sulle relative dichiarazioni dei redditi (da presentare ordinariamente entro il 31 ottobre 2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno civile).
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