Veicoli aziendali a uso promiscuo: istruzioni per la tassazione dei fringe benefit04 Luglio 2025
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Fonte: Quotidianopiù Premessa L'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni operative agli Uffici (Circolare 3 luglio 2025 n. 10/E), per garantirne l'uniformità di azione, sulle novità fiscali concernenti la tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori, contenute nella Legge 30 dicembre 2024 n. 207: il documento chiarisce, anche con esempi pratici, in quali casi possono ancora essere applicate le regole in vigore fino al 31 dicembre 2024. La Legge di Bilancio 2025 ha previsto nuove percentuali per determinare il valore del fringe benefit, differenziate in base all'impatto ambientale del mezzo: per gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 in poi, il valore del fringe benefit che concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente imponibile si determina applicando il 50% del costo chilometrico annuo (definito in base alle tabelle ACI), al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. Questa percentuale scende al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per quelli ibridi plug in. La nuova disciplina si applica ai veicoli che, dal 1° gennaio 2025, sono immatricolati, oggetto di contratti di concessione in uso promiscuo e consegnati al dipendente: il sistema di tassazione previsto fino al 31 dicembre 2024 si applica non solo per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024, fino alla naturale scadenza dei contratti, ma anche per i veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e consegnati al dipendente tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025. Da ultimo, qualora il veicolo ordinato entro la fine del 2024, in relazione al quale i requisiti di immatricolazione, stipulazione del contratto e consegna si siano verificati dal 1° gennaio al 30 giugno 2025, rientri tra quelli a basse emissioni che beneficiano di nuove percentuali più favorevoli (10% per gli elettrici, 20% per gli ibridi plug-in), l'Agenzia ritiene applicabile il nuovo sistema più vantaggioso. Tassazione dei fringe benefit per uso promiscuo di autoveicoli Fino al 31 dicembre 2024, i valori che costituiscono fringe benefit per l'uso promiscuo dei veicoli di nuova immatricolazione, concessi con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si quantificavano nella misura del 25% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio - desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall'Automobile club d'Italia (ACI), al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta normativa prevedeva valori percentuali maggiori di determinazione forfetaria del reddito di lavoro dipendente per i veicoli caratterizzati da una più elevata emissione di anidride carbonica. La Legge di Bilancio 2025 (art. 1, c. 48) prevede un criterio di determinazione forfetaria del quantum da assoggettare a tassazione, in deroga al generale criterio di tassazione dei fringe benefit basato sul “valore normale”, ai sensi del comma 3 dell'art. 51 del TUIR: per gli autoveicoli indicati nel citato art. 54, c. 1, lett. a), c) e m), del codice della strada, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume su una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente il:
La nuova disciplina si applica ai veicoli che soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni:
Il nuovo regime di tassazione si applica ai veicoli che soddisfano, a decorrere dal 1° gennaio 2025, tutti i citati requisiti di sottoscrizione del contratto di concessione in uso promiscuo, di immatricolazione e di consegna. Disciplina transitoria Resta ferma, ai sensi del comma 48-bis della Legge di Bilancio 2025, l'applicazione della disciplina nel testo vigente al 31 dicembre 2024 sia ai veicoli oggetto di contratti di concessione in uso promiscuo e consegnati al dipendente dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 sia a quelli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025 (è necessario che, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2025, sussistano anche gli ulteriori requisiti, di immatricolazione e stipulazione del contratto). Esempio Veicolo ordinato il 10 luglio 2024, concesso in uso con un contratto stipulato il 20 dicembre 2024, immatricolato e consegnato al dipendente a febbraio 2025: il regime di tassazione da applicare al fringe benefit è quello vigente al 31 dicembre 2024. Il regime previgente è applicabile anche al caso in cui un veicolo sia ordinato il 10 luglio 2024, concesso in uso con un contratto stipulato il 5 febbraio 2025, immatricolato e consegnato al dipendente a maggio 2025. Il veicolo, ordinato entro il 31 dicembre 2024, in relazione al quale i requisiti di immatricolazione, stipulazione del contratto e consegna si siano verificati dal 1° gennaio al 30 giugno 2025, rientri nella tipologia dei veicoli che, ai sensi del comma 48 della legge di bilancio 2025, godono delle percentuali di agevolazione più elevate, l'Agenzia ritiene applicabile, in ogni caso, la più favorevole disciplina in considerazione del fatto che i requisiti previsti per accedere alla nuova disciplina si sono comunque tutti verificati nel 2025. Fringe benefit e valore normale La quantificazione del benefit derivante dall'uso promiscuo di veicoli aziendali - non rientranti nelle fattispecie sopra illustrate - segue il criterio generale del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'art. 9 del TUIR per la sola parte riferibile all'uso privato del veicolo. Esempio Veicoli, ordinati entro il 31 dicembre 2024, concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti, con contratti stipulati nel 2024, immatricolati nel 2025 e consegnati al lavoratore a luglio 2025 adottano come criterio di tassazione del fringe benefit, il “valore normale” al netto dell'utilizzo aziendale. Proroga del contratto e riassegnazione del veicolo In caso di proroga di un contratto di concessione in uso promiscuo di un veicolo rimane applicabile la disciplina fiscale relativa al momento della sottoscrizione dell'originario contratto, fino alla naturale scadenza della proroga medesima, purché alla data della stipula risultino soddisfatti i requisiti normativamente previsti. In caso di riassegnazione del veicolo a un altro dipendente, attraverso la stipula di un nuovo contratto, che coinvolge un soggetto diverso, la disciplina fiscale applicabile debba essere individuata sulla base delle disposizioni vigenti al momento della riassegnazione. Pertanto, in caso di riassegnazione di un veicolo, già oggetto di contratto in essere al 31 dicembre 2024 e immatricolato a decorrere dal 1° luglio 2020:
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