La Corte Costituzionale con sentenza n. 115 del 6 maggio 2025 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma che disciplina il congedo di paternità obbligatorio, nella parte in cui non riconosce che tale congedo possa essere fruito da una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile.
È stato, infatti, evidenziato che:
- la ratio della norma che disciplina il congedo di paternità obbligatorio è quella di realizzare una più equa ripartizione della responsabilità genitoriale e di instaurare un precoce legame tra genitore (non partoriente) e figlio;
- in Italia è stata ritenuta possibile la trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero e relativo ad un minore concepito attraverso tecniche di procreazione medicalmente assistita;
- la giurisprudenza ha affermato la sussistenza del principio della tutela dell'infanzia, ossia il diritto di un bambino ad avere dei genitori, individuandoli in maniera certa in coloro che abbiano assunto l'iniziativa procreativa, in via naturale o tramite assistenza medica, con assunzione della relativa responsabilità.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte Costituzionale ha ritenuto manifestamente irragionevole la scelta del legislatore di non riconoscere il congedo obbligatorio, previsto a favore di un padre in una coppia di genitori lavoratori eterosessuali, alla madre intenzionale (ossia, alla donna non partoriente) in una coppia omoaffettiva composta da due donne.
Con messaggio n. 2450 del 7 agosto 2025, l'INPS ha evidenziato che gli effetti della sentenza decorrono dal 24 luglio 2025 e, pertanto, da tale data:
- la lavoratrice dipendente madre intenzionale (che risulti dall'iscrizione al registro dello stato civile) può fruire del congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni (20 giorni in caso di parto plurimo);
- il congedo di paternità obbligatorio potrà essere fruito entro i limiti temporali stabiliti dalla norma (2 mesi prima della data presunta del parto e fino al 5° mese di vita del bambino);
- la comunicazione di fruizione del congedo di paternità va effettuata al datore di lavoro, che provvede all'anticipazione dell'indennità per conto dell'INPS (la domanda va presentata all'INPS se non è prevista l'anticipazione dell'indennità da parte del datore di lavoro);
- durante la fruizione del congedo di paternità è riconosciuta alla lavoratrice un'indennità pari al 100% della retribuzione, nonché la relativa contribuzione figurativa.