È perseguibile l'emissione di fatture per finalità fraudolente di tipo soggettivo10 Settembre 2025
|
Fonte: QuotidianoPiù Riporta la parte motiva della sentenza che i fatti materiali accertati in corso di causa, corroborati dall'assenza di specifiche censure, dimostrano che la condotta criminale perpetrata si inserisce consapevolmente nel quadro di un composito schema fraudolento, la cui finalità consiste, appunto, nell'evasione, per importi affatto rilevanti, dell'imposta sul valore aggiunto e anche le imposte sui redditi. L'amministratore della società condannato per i reati di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti affida a tre motivi il ricorso la riforma della sentenza di condanna di secondo grado che ha riconosciuto la configurabilità di entrambe le fattispecie di reato. In primo luogo, è oggetto di censura l'indeterminatezza della sentenza di merito nella parte in cui non specifica quale dei distinti schemi fraudolenti adottati dai componenti del sodalizio criminale sia stato effettivamente utilizzato dall'impresa gestita dal ricorrente, nonché con riferimento al tipo di imposta (Iva o imposte dirette). Sotto altro profilo, la fattispecie di cui all'art. 8 D.Lgs. 74/2000 riguarda un tipo di reato di pericolo concreto. Per tale ragione non ipotizzabile n... Contenuto riservato agli abbonati. |