News

Nota di variazione IVA: emissione entro il termine di decadenza dell’anno

12 Settembre 2025 |

La Norma di Comportamento AIDC 10 settembre 2025 n. 231 fornisce chiarimenti sull'emissione delle note di variazione IVA, affrontando condizioni e tempistiche. Le note possono essere emesse dal momento in cui si verifica la situazione che attribuisce il diritto, ma non oltre il termine di decadenza per l'attività accertativa riferita all'anno in cui sorge il diritto.

Le note di variazione sono strumenti che consentono al cedente di beni o prestatore di servizi di rettificare l'IVA originariamente applicata qualora, dopo l'emissione e la registrazione della fattura, l'operazione venga meno in tutto o in parte, oppure se ne riduca l'ammontare imponibile. Le cause tipiche includono la dichiarazione di nullità, l'annullamento, la revoca, la risoluzione, la rescissione, oppure l'applicazione di sconti e abbuoni contrattuali. Altre ipotesi fondamentali sono il mancato pagamento del corrispettivo a causa di procedure esecutive infruttuose o dell'avvio di procedure concorsuali.

Secondo l'art. 26 c. 2 e 3-bis DPR 633/72, il cedente o prestatore acquisisce il diritto di portare in detrazione l'IVA corrispondente alla variazione, registrandola secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Il momento cruciale, il cosiddetto dies a quo, è rappresentato dalla data in cui si verifica la sopravvenienza che dà luogo al diritto di variazione.

Il termine entro cui emettere la nota di variazione

Uno dei nodi più controversi riguarda il termine ultimo, o dies ad quem, entro cui esercitare il diritto alla variazione IVA. S...

Contenuto riservato agli abbonati.
Vuoi consultarlo integralmente?

Sei un abbonato

Non sei un abbonato

Se vuoi maggiori informazioni contatta il tuo agente di zona