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Accollo del debito d'imposta altrui e divieto di compensazione

17 Settembre 2025 |
redazione Memento

L'Agenzia delle Entrate, con Risp. n. 246 del 17 settembre 2025, ha chiarito che il debito oggetto di accollo tributario non può essere estinto utilizzando in compensazione crediti vantati dall'accollante nei confronti dell'erario.

Con la risposta n. 246 del 17 settembre 2025, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che in ambito tributario l'accollo è ammesso solo se non effettuato tramite compensazione di crediti dell'accollante. Da ciò ne deriva, dunque, che il debito oggetto di accollo tributario non può essere estinto utilizzando in compensazione crediti vantati dall'accollante nei confronti dell'erario. I versamenti del debito d'imposta dell'accollato effettuati mediante compensazione con il credito d'imposta dell'accollante si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge.

Si ricorda che l'art. 1273 c.c. in tema di accollo statuisce che se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore. L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo.

Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo.

In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l'assunzione è avvenuta.

Nel caso di specie, nell'ambito di una rete di imprese, il retista A provvederà a pagare debiti tributari riferiti al retista B utilizzando crediti fiscali riferibili al retista A. Si ritiene che ''il modello operativo'' adottato, prevedendo il ricorso alla compensazione tra crediti e debiti tributari riconducibili a soggetti diversi, a prescindere dal nomen iuris e dalla forma degli strumenti negoziali utilizzati per la circolazione dei debiti tributari, configuri un illegittimo accollo fiscale.

Si evidenzia che l'estinzione del debito tributario altrui (i.e. dell'impresa retista accollata) si realizza mediante l'utilizzo in compensazione di crediti d'imposta propri (dell'impresa retista accollante), compensazione vietata dalla normativa vigente.

Nel caso in cui si proceda ad effettuare, in sede di accollo, una compensazione tra crediti fiscali e:

  • debiti tributari, i competenti Uffici dell'Agenzia delle entrate procederanno a recuperare il dovuto e ad irrogare le relative sanzioni;
  • debiti di altri Enti, resterà confermato il debito nei confronti degli stessi.

Fonte: Risp. AE 17 settembre 2025 n. 246