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Auto aziendali ad uso promiscuo: ancora indicazioni dall’Agenzia delle Entrate

29 Settembre 2025 |

Con due risposte ad altrettanti interpelli, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le somme trattenute per optional da installare sui veicoli ad uso promiscuo e quelle addebitate in relazione all’energia elettrica per l’uso privato del veicolo non determinano l’abbattimento del valore del fringe benefit da assoggettare a tassazione. 

I veicoli concessi ai dipendenti ad uso promiscuo sono assoggettati a tassazione, in deroga al generale criterio di tassazione dei fringe benefit, in base ad un valore forfetario pari al 50 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri come da tabelle ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.

Nella determinazione dell'importo forfetario si tiene conto dei costi non direttamente collegati alla percorrenza (ossia i costi che l'automobilista deve sostenere, indipendentemente dal grado di utilizzazione del veicolo) e dei costi annui collegati alla percorrenza e, dunque, all'uso del veicolo.

Con risposta ad interpello n. 233/2025 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, ove il dipendente abbia chiesto l'installazione di specifici optional sull'auto ad uso promiscuo, gli eventuali importi addebitati al dipendente o dal medesimo versati al datore di lavoro in relazione ai citati optional non incidono sul valore del veicolo forfetariamente determinato in base alle tabelle ACI per la riduzione del valore del fringe benefit da assoggettare a tassazione, in quanto non rientrano nella nozione di costi collegati direttamente o indirettamente collegati all'uso dell'autovettura.

Pertanto, eventuali somme corrisposte dal dipendente per l'acquisto degli optional dovranno essere trattenute dall'importo netto corrisposto in busta paga.

Con risposta ad interpello n. 237/2025 l'Agenzia delle Entrate ha, inoltre, chiarito che le somme riconosciute ai dipendenti attraverso l'attribuzione di una card per effettuare la ricarica elettrica dell'auto aziendale ad uso promiscuo presso colonnine pubbliche (con addebito dei costi alla società), entro un certo limite annuo convenzionalmente stabilito dall'ACI, non costituiscono fringe benefit tassabile in capo al dipendente, a prescindere dall'uso aziendale o privato del veicolo assegnato.

Ove il limite convenzionalmente stabilito sia, invece, superato, le somme addebitate al dipendente e corrispondenti al costo dell'energia elettrica consumata per il chilometraggio collegato all'uso privato dell'auto aziendale non possono essere portate in diminuzione del valore del veicolo forfetariamente determinato in base alle tabelle ACI, al fine di abbattere il valore del fringe benefit da assoggettare a tassazione.

Anche in questo caso, precisa l'Agenzia delle Entrate, le somme corrisposte dal dipendente per la ricarica elettrica per l'uso privato del veicolo dovranno essere trattenute dall'importo netto corrisposto in busta paga.