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Stop alla deduzione dell'IVA indetraibile da operazioni inesistenti

03 Ottobre 2025 |

L'indetraibilità dell'imposta, perché afferente a operazioni soggettivamente inesistenti, si è consolidata con l'adesione agli accertamenti, escludendo di fatto l'IVA tra i costi d'impresa, rendendola pertanto anche indeducibile. Infatti, il relativo peso economico deve essere sopportato dal soggetto che consapevolmente ha utilizzato fatture inerenti a operazioni fraudolente (Cass. 29 settembre 2025 n. 26340).

Fonte: QuotidianoPiù

IVA: quando l'indetraibilità porta alla indeducibilità?

L'art. 60 ultimo comma DPR 633/72, modificato dall'art. 93 DL 1/2012, prevede che il contribuente possa rivalersi dell'imposta o di quella maggiore relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell'originaria operazione. Tale norma prevede difatti l'esercizio della detrazione da parte del cessionario o del committente a seguito della rivalsa operata in fattura dal cedente o dal prestatore che abbia effettivamente pagato all'erario l'imposta accertata, sanzioni ed interessi, al fine di scongiurare l'ingiusto arricchimento che il cessionario o committente conseguirebbe se detraesse l'imposta senza provvedere al suo effettivo pa...

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