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Cessione crediti DTA: necessario un nuovo intervento dell'Agenzia delle Entrate

13 Ottobre 2025 |

L'Agenzia delle Entrate ha assunto posizioni contraddittorie sull'uso dei crediti d'imposta DTA ceduti: recentemente ha escluso la compensazione per il cessionario, ammettendo solo il rimborso, in contrasto con la Ris. 32/E del 2025. Si auspica un urgente intervento chiarificatore dell'Agenzia delle Entrate.

Fonte: QuotidianoPiù

L'art. 44-bis c. 2 DL 34/2019 disciplina la cessione dei crediti d'imposta derivante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (DTA) riconducibili alla cessione di crediti nei confronti di debitori inadempienti, stabilendo che gli stessi possono:

  • essere utilizzati in compensazione;
  • essere ceduti secondo quanto previsto dall'art. 43-bis (o art. 43-ter) DPR 602/73;
  • essere chiesti a rimborso.

Detta disposizione è stata oggetto di ben tre interventi di prassi negli ultimi 5 mesi: la Ris. AE 15 maggio 2025 n. 32, e due risposte a specifici interpelli (Risp. AE 253/2025 e Risp. AE 259/2025) nell'arco di pochi giorni a fine settembre.

La problematica oggetto della copiosa e (anticipiamo) contraddittoria prassi richiamata è costituita dalla modalità di utilizzo da parte del cessionario del credito in oggetto.

Nella Ris. AE 15 maggio 2025 n. 32, l'Agenzia, riepilogando le procedure da seguire per la cessione di detti crediti, a pag. 2 precisa quanto segue: “il cessionario non può cedere ulteriormente il credito acquistato (cfr. art. 43-bis c. 1 DPR 602/73) e dunque può esclusivamente utilizzarlo in compensazione tramite modello F24 (codice tributo 6...

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