Il pagamento della fattura non è requisito per la detrazione IVA23 Ottobre 2025
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Fonte: QuotidianoPIù I fatti di causa La Corte di giustizia tributaria di secondo grado rigettava l'appello del contribuente avverso la sentenza di primo grado con cui era stato a sua volta rigettato il ricorso avverso la cartella di pagamento emessa sulla base degli artt. 36 bis DPR 600/1973 e 54 bis DPR 633/72, con la quale l'Agenzia delle Entrate confermava il disconoscimento del credito IVA, in uno alla richiesta di pagamento di una somma di danaro, oltre sanzioni e interessi, maturato in un periodo d'imposta per cui la dichiarazione, presentata con ritardo superiore ai novanta giorni, era ritenuta omessa, ai sensi dell'art. 2 c. 7 DPR 322/98. Il giudice d'appello, come già quello di prime cure, riteneva che l'esistenza del credito non fosse stata dimostrata in giudizio. Il contribuente ha di conseguenza proposto ricorso per Cassazione, concluso con ordinanza di accoglimento dell'unico motivo di ricorso. Le argomentazioni della Cassazione L'ordinanza in commento si segnala per aver ribadito i due distinti concetti alla base del funzionamento dell'IVA, relativi rispettivamente al fatto generatore dell'imposta ed alla sua esigibilità, quest'ultima espressione dell'esistenza... Contenuto riservato agli abbonati. |