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Cessione intracomunitaria: prova non vincolata ai documenti UE

14 Novembre 2025 |

L'esenzione IVA prevista per le cessioni intracomunitarie non può essere negata dalle Autorità fiscali solo perché il cedente non ha fornito le prove documentali previste dal Regolamento comunitario, a condizione che l'avvenuto trasporto a destinazione sia dimostrato con altri mezzi probatori (CGUE 13 novembre 2025 C-639/24).

Fonte: QuotidianoPiù

Con la sentenza 13 novembre 2025, causa C-639/24, la Corte di giustizia UE ha confermato che la presunzione contenuta nell'art. 45-bis del Regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE è applicabile solo qualora la documentazione in possesso del cedente risponda ai requisiti ivi previsti e che, in difetto, tale operatore può dimostrare l'avvenuta cessione intracomunitaria ricorrendo ad altri mezzi di prova.

Si tratta di una conclusione in linea con le Note esplicative della Commissione europea, pubblicate nel mese di dicembre 2019, avallata anche dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 12/2020 (§ 3).

Descrizione del caso

Una società croata ha ceduto ad una società slovena, con trasporto a cura di quest'ultima, una serie di beni e, nell'ambito di una verifica fiscale, ha prodotto le dichiarazioni del cessionario attestanti la loro avvenuta ricezione, nonché le fatture di vendita e le lettere di vettura.

Con avviso di accertamento, le Autorità fiscali hanno negato il regime di esenzione dall'IVA applicato dalla società croata, non contestando che i beni fossero stati effettivamente trasportati a destinazione della Slovenia, ma ritenendo che gli elementi di pr...

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