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Gestione separata: nuove categorie di lavoratori tenute all’iscrizione

13 Novembre 2025 |
La Redazione

L’INPS, con Circ. 12 novembre 2025 n. 142, fornisce le istruzioni operative relative al nuovo obbligo per i soggetti con incarichi di ricerca e per gli addetti alle corse ippiche di iscriversi alla Gestione separata, con relativo versamento della contribuzione.

Fonte: QuotidianoPiù

Premessa

L'articolo 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79 ha introdotto, tra gli altri, l'articolo 22-ter alla L. 240/2010, prevedendo un nuovo strumento contrattuale al fine di favorire un accesso qualificato alle attività di ricerca da parte dei giovani laureati. Agli incarichi di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni che disciplinano l'iscrizione alla Gestione separata.

La Legge di Bilancio per il 2025, modificando l'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, estende, con decorrenza 1° gennaio 2025, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella organizzate dal Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e per le quali è autorizzato l'esercizio di scommesse sportive.

Pertanto l'INPS, con Circ. 12 novembre 2025 n. 142, illustra le citate disposizioni e fornisce istruzioni per la gestione degli adempimenti contributivi dalle stesse derivanti.

Incarichi di ricerca

Soggetti interessati

Obblighi contributivi

Istruzioni operative

Fonte

Possono conferire “incarichi di ricerca”:

- le università;

- gli enti pubblici di ricerca;

- le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca.

Obbligo di iscrizione alla Gestione separata e in particolare:

- sull'importo del trattamento economico corrisposto al titolare dell'incarico di ricerca deve essere calcolata la contribuzione ai fini della tutela per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) secondo le modalità e con l'applicazione delle aliquote previste per legge per gli assicurati alla Gestione separata, oltre alle aliquote aggiuntive per la maternità/paternità, contro la malattia e la degenza ospedaliera e DIS-COLL. Per l'anno 2025 le aliquote sono pari al 33% per l'IVS, mentre le aliquote aggiuntive quale contribuzione per il finanziamento delle prestazioni della maternità/paternità, contro la malattia e della degenza ospedaliera sono pari allo 0,72% e all'1,31% per la DIS-COLL;

- l'onere contributivo è fissato nella misura di un terzo a carico dell'incaricato di ricerca e di due terzi a carico delle istituzioni conferenti l'incarico.

Gli incaricati di ricerca, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, devono iscriversi alla Gestione separata inviando la richiesta tramite i seguenti canali:

- web, attraverso il servizio dedicato “Iscrizione dei lavoratori parasubordinati alla Gestione Separata”, accessibile al cittadino dal sito internet dell'Istituto www.inps.it, autenticandosi con la propria identità digitale;

- intermediari autorizzati dall'Istituto, attraverso i relativi servizi telematici.

L'istituzione conferente deve:

- versare i contributi dovuti;

- denunciare l'avvenuto pagamento del trattamento economico tramite Uniemens con il nuovo codice “R5–Incarichi di ricerca– art. 22-ter Legge 30 dicembre 2010, n.240”

articolo 22-ter L. n. 240/2010; art. 1 bis DL 45/2025 conv. in L. 79/2025

Addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella

Soggetti interessati

Obblighi contributivi

Istruzioni operative

Fonte

Addetti che svolgono l'attività come controllo, disciplina e altre mansioni relative alle corse e alle manifestazioni equine sulle quali è autorizzato l'esercizio di scommesse sportive e che sono iscritti in apposito registro

Il contributo alla Gestione separata è dovuto nella misura del 25% ed è applicato sulla parte di reddito che eccede € 5.000 annui percepiti per le attività considerate. Il versamento del contributo è per 1/3 a carico dell'iscritto e per 2/3 a carico del ministero dell'Agricoltura. Fino al 31 dicembre 2027 il contributo è dovuto nel limite del 50% dell'imponibile contributivo, con riduzione equivalente dell'imponibile pensionistico. 
Sullo stesso imponibile sono dovuti i contributi per le prestazioni non pensionistiche.

Per il resto si applica la disciplina delle co.co.co.

Questi soggetti, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, devono iscriversi alla Gestione separata inviando la richiesta tramite i seguenti canali:

- web, attraverso il servizio dedicato “Iscrizione dei lavoratori parasubordinati alla Gestione Separata”, accessibile al cittadino dal sito internet dell'Istituto www.inps.it, autenticandosi con la propria identità digitale;

- intermediari autorizzati dall'Istituto, attraverso i relativi servizi telematici.

Gli adempimenti relativi al versamento e alla denuncia della contribuzione sono in capo al Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

articolo 1, comma 553, L. 207/2024; art. 2 L. 335/95