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Ricerca e sviluppo: prorogato il bonus per le attività di design e ideazione estetica

07 Gennaio 2026 |

In tema di bonus ricerca e sviluppo, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, la Legge di Bilancio 2026 ha prorogato il bonus per le attività di design e ideazione estetica in misura pari al 10% della relativa base di calcolo nel limite massimo annuale di 2.000.000 di euro (art. 1, commi 925-926, L. 199/2025).

Fonte: Quotidianopiù

La Legge di Bilancio 2026 (art. 1 c. 925-926 L. 199/2025) ha prorogato per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 il credito di imposta per le attività di design e ideazione estetica, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, utilizzabile in un’unica quota annuale, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi, e nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro per l’anno 2026.

Pertanto, per l'anno 2026, l'agevolazione è stata fissata con un’aliquota pari al 10% della base di calcolo ammissibile. Le imprese potranno beneficiare del bonus fino a un limite massimo annuale di 2 milioni di euro per beneficiario, con la particolarità che il credito sarà utilizzabile in un’unica quota annuale. Questo meccanismo di compensazione immediata rappresenta un vantaggio significativo per la liquidità aziendale rispetto alla precedente ripartizione pluriennale.

È importante sottolineare che il legislatore ha previsto un meccanismo di proporzionalità per gli esercizi fiscali che non coincidono con l'anno solare; in caso di periodi d'imposta di durata superiore o inferiore ai dodici mesi, l'agevolazione verrà infatti opportunamente ragguagliata ad anno. Per sostenere questa misura, è stato stanziato un plafond complessivo di spesa pari a 60 milioni di euro per l'anno 2026, garantendo così la copertura finanziaria necessaria per le attività di ideazione di nuovi campionari e collezioni che costituiscono il cuore pulsante delle industrie creative nazionali.

Chi può accedere al bonus

Possono accedere al bonus ricerca e sviluppo tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9 c. 2 D.Lgs. 231/2001.

Quali sono le attività di design e ideazione estetica

  1. spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell'impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta;
  2. quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari;
  3. spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta;
  4. spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d'imposta;
  5. spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta.

Come si accede al bonus

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

La base di calcolo del credito d'imposta deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.

Nel rispetto dei massimali indicati, e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta.

Oneri documentali

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.