Il DL Transizione 5.0 è legge: bonus, fotovoltaico e Golden Power, cosa cambia15 Gennaio 2026
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Fonte: Quotdianopiù Il 15 gennaio 2026, la Camera ha dato il via libera alla conversione in legge del DL 175/2025 (DL Transizione 5.0). Le principali novità riguardano:
Credito d'imposta Transizione 5.0 Il DL 175/2025 non ha modificato la sostanza economica del credito d'imposta Transizione 5.0 ma ha fornito un'interpretazione autentica sul cumulo delle agevolazioni. È stato ribadito in modo perentorio il divieto di cumulo tra il credito d'imposta Transizione 5.0 e il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali "ordinari" (ex Industria 4.0). Il DL in oggetto ha previsto due scadenze:
Golden Power e sicurezza economica In materia di Golden Power sono stati estesi i poteri speciali del Governo anche al settore finanziario, creditizio e assicurativo. L'obiettivo è proteggere gli asset strategici nazionali da scalate ostili o operazioni che minaccino la sicurezza economica e finanziaria, specialmente quando gli acquirenti sono soggetti extra-UE. Tuttavia, il legislatore ha previsto un coordinamento con le autorità europee: i poteri della Presidenza del Consiglio non potranno essere esercitati prima che le autorità di vigilanza (come la BCE o l'EIOPA) abbiano terminato le loro valutazioni prudenziali e concorrenziali. Si tratta di un equilibrio necessario per non scoraggiare gli investimenti esteri legittimi, pur mantenendo una "clausola di protezione" per l'ordine pubblico. L'agrivoltaico In tema di impianto agrivoltaico la priorità resta l'attività agricola o pastorale: il fotovoltaico deve essere un complemento, non un sostituto. Per essere considerato tale, l'impianto deve preservare la continuità delle colture, sfruttando tecnologie come la rotazione dei moduli (in posizione elevata) e l'integrazione di sistemi di agricoltura digitale e di precisione. Il nuovo regime sanzionatorio e l'asseverazione tecnica La vera novità inserita in corso di conversione in Legge del DL 175/2025 riguarda la responsabilità del proponente. Non sarà più sufficiente "promettere" la convivenza tra pannelli e colture. Il soggetto proponente dovrà dotarsi di una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato. Questa dovrà attestare, dati alla mano, che l'impianto è strutturato per conservare almeno l'80% della produzione lorda vendibile (PLV) rispetto alla situazione pre-intervento. Inoltre, viene introdotto un meccanismo di verifica quinquennale. I Comuni avranno il compito di monitorare che, nei cinque anni successivi all'installazione, il sito mantenga effettivamente la sua idoneità agro-pastorale. In caso di violazione della continuità colturale, scatteranno sanzioni pesantissime, che possono variare da 1.000 a 100.000 euro, oltre all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. Settore industriale Il legislatore ha rivisto il concetto di "area idonea", semplificando l'iter burocratico per le imprese che intendono autoprodurre energia. Il cambiamento più rilevante riguarda l'eliminazione del vincolo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). In precedenza, solo le grandi industrie soggette ad AIA potevano godere di procedure agevolate nelle loro aree interne. Con il nuovo testo, la qualifica di area idonea è estesa a tutti gli stabilimenti e impianti industriali (come definiti dal Codice dell'Ambiente), indipendentemente dalla loro dimensione o complessità autorizzativa. Il perimetro dei 350 metri La norma introduce un "cuscinetto" spaziale strategico: sono considerate idonee non solo le superfici interne agli stabilimenti, ma anche le aree agricole racchiuse in un perimetro di 350 metri dall'impianto industriale. Tuttavia, è stato posto un paletto chiaro: restano esclusi da questa estensione i siti già destinati alla produzione agricola, zootecnica o alla produzione di energia stessa, per evitare sovrapposizioni o speculazioni su terreni già produttivi. Altre superfici "pronte all'uso" Per massimizzare la produzione senza intaccare suolo vergine, il decreto conferma come aree idonee per gli impianti FER:
La clausola di salvaguardia Nonostante la spinta verso la semplificazione, il decreto introduce una disciplina transitoria fondamentale per garantire la certezza del diritto. Le nuove regole sulle aree idonee e i regimi semplificati non si applicheranno retroattivamente: tutte le procedure già in corso alla data del 22 novembre 2025 proseguiranno secondo la vecchia normativa. Inoltre, viene riconosciuto un ruolo di "vigilanza" alle Regioni e alle Province Autonome. In presenza di progetti che insistono su aree di elevato valore agricolo, gli enti locali potranno ricorrere allo strumento dell'opposizione in sede di conferenza di servizi, garantendo un ulteriore filtro contro progetti eccessivamente impattanti sul paesaggio e sull'economia locale. |