Incentivi fiscali e contributivi: nuovi obblighi di comunicazione e tracciabilità28 Gennaio 2026
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Fonte: Quotidianopiù L'entrata in vigore del Codice degli incentivi (D.Lgs. 184/2025), dal 1° gennaio 2026, segna una svolta decisiva nella gestione del sostegno pubblico al tessuto produttivo italiano. Al centro di questa trasformazione si colloca l'art. 19, una disposizione cardine che definisce il "Regime speciale per gli incentivi fiscali e per gli incentivi contributivi", cercando un equilibrio tra la rigidità necessaria dei controlli e la fluidità richiesta dal mercato. Incentivi fiscali con attività istruttoria Il primo comma dell'art. 19 D.Lgs. 184/2025 stabilisce che agli incentivi fiscali che richiedono un'attività istruttoria valutativa — ovvero un'analisi tecnica, economica e finanziaria sui requisiti del proponente o della validità del progetto — si applica l'intera disciplina del Codice. Questo significa che tali misure non sono più considerate "speciali" o separate, ma devono conformarsi ai principi di trasparenza, digitalizzazione e uniformità che regolano tutti gli altri incentivi alle imprese. Restano tuttavia ferme le specifiche modalità di fruizione, controllo e recupero definite dalle singole leggi di settore, garantendo la continuità con le procedure dell'Agenzia delle Entrate e delle altre autorità fiscali. La rivoluzione dei crediti d'imposta "automatici" La vera innovazione riguarda gli incentivi fiscali fruiti come credito d'imposta che non prevedono istruttoria preventiva (le cosiddette misure automatiche). Ai sensi del comma 2 dell'art. 19, la fruizione di tali benefici è ora subordinata a una comunicazione preventiva. Il richiedente deve informare il soggetto competente riguardo a:
Questo meccanismo trasforma il monitoraggio in tempo reale: il soggetto competente è infatti obbligato a trasmettere mensilmente i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'obiettivo è duplice: permettere allo Stato una visione costante degli effetti sui saldi di finanza pubblica e prevenire l'esaurimento imprevisto delle risorse. Il vincolo del Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) Un passaggio ineludibile per l'attivazione di qualsiasi incentivo fiscale è rappresentato dalla registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) e, ove pertinente, nei registri SIAN e SIPA. L'art. 19 specifica che, qualora l'agevolazione costituisca un aiuto di Stato o sia erogata in regime de minimis, essa può essere attivata solo dopo che l'autorità responsabile ha provveduto a tale registrazione. Questa misura garantisce la conformità dell'ordinamento italiano ai vincoli europei ed evita il rischio di recupero degli aiuti per vizi procedurali. Gli incentivi contributivi: un perimetro specifico Per quanto riguarda gli incentivi contributivi (gli sgravi sugli oneri sociali legati al rapporto di lavoro), l'art. 19 definisce un'applicazione selettiva del Codice. Nello specifico:
Monitoraggio, CUP e interoperabilità Sebbene l'art. 19 goda di un regime speciale, esso si inserisce in un sistema dove il Codice Unico di Progetto (CUP) diventa l'elemento essenziale di tracciabilità. Ogni agevolazione fiscale o contributiva deve essere univocamente identificata per permettere al sistema "Incentivi Italia" di verificare l'ammissibilità dei costi e, soprattutto, il rispetto dei divieti di cumulo. Il legislatore ha previsto che i provvedimenti attuativi definiscano istruzioni operative e chiarimenti per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, integrando le piattaforme telematiche affinché il dialogo tra imprese e Pubblica Amministrazione sia fluido e privo di duplicazioni nelle richieste di dati. |