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Appalti, formazione, sorveglianza: le indicazioni operative dell'INL
Con la Circolare 23 febbraio 2026 n. 1, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato alcuni aspetti operativi inerenti alle nuove regole introdotte dal cd. DL Sicurezza sul lavoro (DL 159/2025, convertito in L. 198/2025): particolarmente importanti le indicazioni sull'applicazione delle nuove sanzioni in caso di lavoro nero.
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Fonte: Quotidianopiù
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con Circ. 23 febbraio 2026 n. 1, ha fornito indicazioni in merito alle novità introdotte in materia di salute e sicurezza sul lavoro dal recente DL Sicurezza sul lavoro (DL 159/2025, convertito con L. 198/2025).
Il provvedimento si sofferma, in particolare, sui profili che attengono all’attività di vigilanza svolta dallo stesso Ispettorato che sono correlati ai nuovi adempimenti posti a carico dei datori di lavoro, alcuni direttamente operativi, altri rimessi all’adozione di appositi decreti ministeriali.
Di seguito le principali istruzioni rese dall’INL, evidenziando in particolare quelle assumono rilievo anche ai fini dell’operatività aziendale.
Appalti
La circolare, dopo aver fornito alcuni chiarimenti in merito alla c.d. Lista di conformità quale misura introdotta dal DL 19/2024 e integrata dal DL Sicurezza sul lavoro a favore delle aziende “virtuose” (esonero da controlli da parte dell’INL per un periodo di 12 mesi) e sul badge di cantiere (la cui operatività è rimessa ad un decreto attuativo), si sofferma sul regime sanzionatorio in tema di patente a crediti.
- Decurtazioni per lavoro “in nero”: il DL Sicurezza sul lavoro ha rivisto le sanzioni concernenti l’assunzione di lavoratori irregolari (di cui all’Allegato I bis del Testo Unico), accorpando le precedenti ipotesi (da 21 a 23) in una sola fattispecie (24), la quale prevede la decurtazione di 5 crediti per ciascun lavoratore “in nero”, indipendentemente dal numero di giornate di impiego irregolare, precisando che la nuova fattispecie sanzionatoria troverà applicazione unicamente per gli illeciti commessi a far data dal 1° gennaio 2026.
- Sanzioni per mancata patente a crediti o per crediti insufficienti: la sanzione minima per imprese o lavoratori autonomi che operino senza patente o con un punteggio inferiore a 15 crediti sale da 6.000 a 12.000 euro. L’INL ricorda che per tali violazioni si applica una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e comunque non inferiore alla soglia minima indicata (ossia 12.000 euro). Quando il valore dei lavori su cui basare la sanzione non è determinabile, si applica la soglia minima prevista, con importo ridotto, in forza dell’art. 16 L. 689/1981 (pari ad un terzo del massimo o al doppio del minimo se più favorevole), pari a 4.000 euro nei casi consentiti.
- Sospensione della patente: relativamente al provvedimento di sospensione della patente, che l’Ispettorato può adottare in caso di infortuni con esito mortale o con inabilità permanente, assoluta o parziale, la circolare dà conto dell’integrazione apporta dal DL Sicurezza sul lavoro circa la necessità che le Procure competenti trasmettano tempestivamente all’Ispettorato le informazioni necessarie all’adozione del provvedimento.
Formazione SSL
La circolare si sofferma sulle novità intervenute in materia di formazione salute e sicurezza. In particolare:
- di rilievo la previsione introdotta dalla legge di conversione (art. 1-bis DL 159/2025) per le imprese turistico-ricettive e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, per le quali la formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico, in deroga al principio generale secondo il quale tali attività devono avvenire in occasione della costituzione del rapporto o dell’inizio dell’utilizzazione ove si tratti di somministrazione, potranno essere conclusi entro 30 giorni dall’assunzione (o dall’inizio dell’utilizzazione);
- il decreto è intervenuto anche sulla formazione degli RLS (art. 37 c. 1 D.Lgs. 81/2008), stabilendo che l’aggiornamento periodico (che la norma ha sinora regolato solo per le imprese con almeno 15 dipendenti, distinguendo a seconda che abbiano più o meno di 50 dipendenti) viene esteso anche alle imprese minori (che occupano meno di 15 lavoratori), con criteri e modalità rimessi alla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto del principio di proporzionalità e tenendo conto della dimensione dell’impresa e del livello di rischio;
- quanto alla registrazione delle competenze acquisite il riferimento è ora al fascicolo elettronico del lavoratore e al fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, al fine di integrare i dati nel SIISL.
Sorveglianza sanitaria
La circolare richiama le novità introdotte in tema di sorveglianza sanitaria:
- viene chiarito, in coerenza con un consolidato indirizzo giurisprudenziale, che i controlli sanitari cui i lavoratori sono tenuti a sottoporsi devono essere computati nell’ambito dell’orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva;
- relativamente ai compiti del MC (art. 25 D.Lgs. 81/2008), il decreto dispone che il MC promuove l’adesione ai programmi di screening oncologici previsti dai livelli essenziali di assistenza (LEA), informando lavoratrici e lavoratori sulla loro finalità e utilità, anche con il supporto di campagne informative promosse dal Ministero della Salute.
- quanto alla nuova tipologia di visita, che può essere attivata (dal datore di lavoro) prima o durante il turno in caso di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto conseguente all’assunzione di alcol o sostanze stupefacenti, connesse allo svolgimento di attività ad elevato rischio infortuni, la circolare chiarisce, in risposta ai tanti dubbi emersi in sede di primo commento, che, al fine di stabilire che cosa debba intendersi per “ragionevole motivo”, occorrerà attendere il nuovo Accordo Stato-Regioni sulle modalità di accertamento della tossicodipendenza e alcoldipendenza, previsto entro il 31 dicembre 2026 “che potrà precisare le modalità e le condizioni inerenti allo svolgimento di tale visita”.
Altre disposizioni
Tra le altre disposizioni introdotte dal DL Sicurezza sul lavoro di interesse per l’operatività delle aziende (anche in termini di nuovi adempimenti), l’INL richiama la programmazione di misure dirette al contrasto delle violenze e molestie sul lavoro (ora inserite tra le misure generali di tutela di cui all’art. 15 lett. z-bis D.Lgs. 81/2008, con ricadute su misure quali la valutazione dei rischi o la formazione), l’inclusione tra i DPI degli indumenti di lavoro, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi, dei quali il datore di lavoro dovrà garantire la manutenzione.
Di rilievo anche le novità concernenti le scale verticali permanenti, rispetto alle quali il datore di lavoro dovrà prevedere, in base alla valutazione del rischio, che le stesse siano provviste, in alternativa, di un sistema di protezione individuale contro le cadute (art. 115 D.Lgs. 81/2008), oppure di una gabbia di sicurezza in funzione della valutazione del rischio. Per le scale verticali permanenti, sottolinea l’INL, già installate entro il 31 ottobre 2025, le nuove disposizioni acquistano efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2026, concedendo agli obbligati il tempo necessario per le opportune valutazioni ed eventuali implementazioni.
Vengono inoltre evidenziate le novità relativa ai sistemi di protezione di cadute dall’alto, in ordine alle quali il novellato art. 115 del Testo Unico ribadisce la priorità assoluta ai sistemi collettivi (tra questi, in via prioritaria, parapetti e reti di sicurezza), rispetto ai dispositivi individuali, il ricorso ai quali è previsto solo in via subordinata (la norma indica quattro tipologie di sistemi: sistemi di trattenuta, di posizionamento sul lavoro, accesso e posizionamento mediante funi, arresto caduta).
La circolare richiama infine la modifica apportata all’art. 30 c. 5 D.Lgs. 81/2008, con specifico riferimento ad uno degli standard internazionali, la conformità ai quali garantisce sulla presunzione di adeguatezza/idoneità del modello ai fini dell’esonero di responsabilità per l’ente che lo abbia adottato ed efficacemente attuato (secondo il consolidato insegnamento della Cassazione). In particolare, lo standard OHSAS 18001:2007 viene sostituito con il riferimento alla norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024.
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