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Permesso unico soggiorno-lavoro: via libera al recepimento della Direttiva UE

10 Aprile 2026

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 9 aprile 2026, ha approvato lo schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva UE 1233/2024 relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare in UE.

Fonte: Quotidianopiù

Nella seduta del 9 aprile 2026 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo di attuazione della Dir. UE 1233/2024 relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare in UE e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento, si riassumono di seguito gli aspetti più innovativi della Direttiva rispetto alla vigente disciplina (D.Lgs. 286/98).

Semplificazione della procedura

  • Tempi più rapidi: il termine massimo per l'adozione della decisione sul rilascio del permesso scende da 4 mesi a 90 giorni. Eventuali proroghe sono limitate a un massimo di 30 giorni;
  • Presentazione della domanda: chi soggiorna regolarmente in uno Stato membro con un permesso valido può presentare domanda per il permesso unico direttamente dal territorio nazionale;
  • Visto d'ingresso: se lo Stato rilascia il permesso unico solo a chi è già nel territorio, è obbligato a rilasciare il visto d'ingresso necessario per arrivarci.

Nuovi diritti per i lavoratori

  • Cambio di datore di lavoro: il lavoratore ha ora il diritto di cambiare datore durante la validità del permesso (previa notifica o verifica del mercato del lavoro, a seconda degli Stati);
  • Tutela contro la disoccupazione: il permesso non può essere revocato immediatamente se il lavoratore perde il lavoro. È garantito un periodo di tolleranza di almeno 3 mesi (che diventano 6 mesi se si possiede il permesso da più di due anni) per cercare una nuova occupazione;

Parità di trattamento e tutele

  • Conferma della parità: i lavoratori stranieri hanno gli stessi diritti dei cittadini nazionali in termini di retribuzione, libertà sindacale, istruzione, sicurezza sociale e agevolazioni fiscali (con alcune possibili limitazioni specifiche per formazione e casa);
  • Costi a carico del datore: se i costi per l'espletamento della pratica sono pagati dal datore di lavoro, quest'ultimo non può rifarsi sul lavoratore chiedendone il rimborso.

Monitoraggio, sanzioni e denunce anti-abusi

  • Ispezioni: gli Stati devono monitorare i settori ad alto rischio di sfruttamento e prevedere sanzioni "dissuasive" per i datori di lavoro inadempienti;
  • Diritto di denuncia: vengono facilitati i meccanismi per permettere ai lavoratori di denunciare i datori senza temere ritorsioni (come il licenziamento ingiustificato).