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Garante della Privacy: il lavoratore ha diritto ad accedere alle email anche dopo la cessazione del rapporto

27 Aprile 2026 |

Il Garante della Privacy (newsletter n. 546 del 15 aprile 2026) ha affermato che al lavoratore deve essere garantito il diritto di accedere al proprio account di posta elettronica e ai documenti presenti sul pc aziendale anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Il Garante della Privacy, accogliendo il reclamo presentato da una ex dipendente di una compagnia assicurativa, ha ordinato alla società datrice di lavoro di consentire l’accesso integrale all’account di posta elettronica e ai documenti presenti sul pc aziendale, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.

Non è sufficiente, secondo il Garante, che la società datrice di lavoro, dopo aver ricevuto la richiesta di accesso da parte dell’ex dipendente, fornisca esclusivamente i messaggi ritenuti “strettamente personali”, escludendo quelli legati all’attività lavorativa, dopo averne previamente esaminato il contenuto.

Il diritto di accesso riguarda, infatti, tutti i dati personali, tra i quali vanno comprese anche le comunicazioni intercorse tramite un account aziendale individualizzato. Eventuali limitazioni al diritto di accesso del lavoratore alle comunicazioni intercorse tramite account aziendale individualizzato sono ammissibili solo nel caso in cui il datore possa dimostrare che, nella situazione concreta, l’accesso dell’ex dipendente a tali informazioni comporterebbe l’effettiva lesione di diritti o libertà altrui.

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