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TFR al Fondo di Tesoreria: indicazioni per la proroga al 16 luglio

07 Maggio 2026 |
redazione Memento

L'INPS, con il Messaggio 6 maggio 2026 n. 1511, aggiorna le indicazioni operative per i datori di lavoro obbligati per la prima volta al versamento del TFR al Fondo di tesoreria INPS, recependo la proroga al 16 luglio disposta dal cd. DL Primo Maggio.

Fonte: Quotidianopiù

L’INPS, con il Messaggio 6 maggio 2026 n. 1511 ha fornito nuovi chiarimenti operativi in merito alla gestione dei versamenti del TFR verso il Fondo di Tesoreria INPS per l'anno 2026.

In particolare, le nuove indicazioni si sono rese necessarie per recepire le novità introdotte dal cd. DL Primo Maggio (art. 16 DL 62/2026), il quale è intervenuto direttamente sui termini stabiliti dalla legge di bilancio 2026 (art. 1 c. 203 e ss.L. 199/2025), prorogandoli per i soggetti tenuti ad adempiere all'obbligo di versamento per la a decorrere dal 1° gennaio 2026.

La nuova disposizione, dunque, si rivolge specificamente ai datori di lavoro che stanno affrontando per la prima volta l’adempimento delle obbligazioni contributive verso il Fondo in ragione dei nuovi criteri di computo o delle soglie dimensionali ridefinite dall'ultima legge di bilancio.

Nuova scadenza fissata al 16 luglio 2026

Inizialmente, con la Circolare 5 febbraio 2026 n. 12, l’INPS aveva previsto la possibilità di regolarizzare i periodi arretrati entro il 16 maggio 2026. Tuttavia, il citato art. 16 del DL Primo Maggio ha introdotto una deroga di fonte primaria che estende ulteriormente tale termine.

In base al nuovo assetto:

  • i versamenti relativi ai periodi di competenza compresi tra gennaio e giugno 2026 sono considerati tempestivi a ogni effetto di legge se effettuati entro il 16 luglio 2026;
  • per tale intervallo temporale, non si applicano sanzioni civili, interessi o somme aggiuntive, derogando di fatto al regime sanzionatorio ordinario connesso al mancato rispetto delle scadenze mensili.

Indicazioni operative per il flusso UNIEMENS

Sotto il profilo strettamente tecnico, spiega l'INPS, i datori di lavoro interessati devono attenersi alle istruzioni già fornite nella precedente Circolare 5 febbraio 2026 n. 12, che restano confermate per quanto non espressamente modificato dalla nuova norma.

Per l’assolvimento degli obblighi contributivi legati alle quote arretrate del TFR:

  • deve essere utilizzato il codice causale "CF05". Tale codice, avente il significato di "Versamento arretrati quote TFR legge 30 dicembre 2025, n. 199", deve essere esposto all'interno del flusso UNIEMENS, precisamente nell'elemento <TipoImpPregCMT> presente nella sezione GestioneTFR/MeseTFR/MeseTesoreria/Contribuzione/ImportoPregresso.