Le violazioni ostative alla fruizione dei benefici normativi e contributivi17 Luglio 2026
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Nel D.M. 22 giugno 2026 n. 78 è precisato che le violazioni che determinano la perdita dei benefici normativi e contributivi devono essere state accertate con provvedimenti definitivi, come in caso di sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione ex art. 18 L. 69/1981 divenute definitive. Al contrario, qualora le violazioni siano state oggetto di un procedimento penale estinto per prescrizione obbligatoria o per oblazione, esse non impediscono la fruizione dei benefici. Resta confermato che la fruizione dei benefici normativi e contributivi è subordinato, ai sensi dell’art. 1, comma 1175, L. 296/2006 al possesso del DURC, nonché al rispetto degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e di secondo livello sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e applicati dal datore di lavoro. L’elenco delle violazioni ostative alla fruizione dei benefici normativi e contributivi è riassunto nella seguente tabella:
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