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Le violazioni ostative alla fruizione dei benefici normativi e contributivi

17 Luglio 2026 |

Il Decreto n. 78 del 22 giugno 2026 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha individuato specifiche violazioni in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi comprese quelle previste dalla normativa a tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che determinano la perdita dei benefici normativi e contributivi.

Nel D.M. 22 giugno 2026 n. 78 è precisato che le violazioni che determinano la perdita dei benefici normativi e contributivi devono essere state accertate con provvedimenti definitivi, come in caso di sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione ex art. 18 L. 69/1981 divenute definitive.

Al contrario, qualora le violazioni siano state oggetto di un procedimento penale estinto per prescrizione obbligatoria o per oblazione, esse non impediscono la fruizione dei benefici.

Resta confermato che la fruizione dei benefici normativi e contributivi è subordinato, ai sensi dell’art. 1, comma 1175, L. 296/2006 al possesso del DURC, nonché al rispetto degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e di secondo livello sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e applicati dal datore di lavoro.

L’elenco delle violazioni ostative alla fruizione dei benefici normativi e contributivi è riassunto nella seguente tabella:

norma

Violazione

Periodo di esclusione dalla fruizione delle agevolazioni

Art. 437 c.p.

Rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro

24 mesi

Art. 589, comma 2, c.p.

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