Madri disoccupate: requisiti per l'esonero contributivo fino a 8.000 euro31 Luglio 2026
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Fonte: Quotidianopiù Con la Circolare 29 luglio 2026 n. 82 l’INPS rende operativo l’esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2026 per l’assunzione di donne madri di almeno 3 figli minori di 18 anni e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Il panorama delle agevolazioni contributive è oggi particolarmente frastagliato, accanto alle misure strutturali si sono aggiunti interventi temporanei destinati a specifiche categorie. Le ultime novità sono arrivate con il Decreto Lavoro del 1° maggio, che ha ridisegnato per il 2026 gli incentivi destinati a giovani, donne e assunzioni nella ZES Unica, introducendo misure fondate sulle definizioni europee di lavoratore svantaggiato e molto svantaggiato e subordinandone la fruizione, tra le altre condizioni, alla realizzazione dell’incremento occupazionale. In questo quadro si inserisce ora, anche se temporalmente precedente, l’esonero per le madri di almeno 3 figli, previsto dalla Legge di Bilancio 2026 e reso concretamente fruibile con la Circolare INPS 29 luglio 2026 n. 82. La stessa lavoratrice potrebbe possedere i requisiti richiesti da più misure e, non essendo generalmente consentito il cumulo tra gli esoneri sulla contribuzione datoriale, il datore di lavoro dovrà valutare la convenienza concreta dell’una o dell’altra soluzione, tenendo conto dell’importo riconoscibile, della durata, della tipologia contrattuale incentivata, delle condizioni di accesso e della disponibilità delle risorse stanziate. Requisiti e durata L’esonero spetta ai datori di lavoro privati, compresi quelli agricoli e indipendentemente dalla natura imprenditoriale dell’attività esercitata, mentre sono escluse le Pubbliche amministrazioni. La lavoratrice deve possedere, al momento dell’assunzione, 2 requisiti cumulativi, deve essere madre di almeno 3 figli, tutti di età inferiore a 18 anni, ed essere priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Non è quindi sufficiente che la lavoratrice abbia complessivamente 3 figli e che soltanto uno di essi sia minorenne, poiché devono risultare contemporaneamente di età inferiore a 18 anni almeno 3 figli. Qualora la lavoratrice abbia più di 3 figli, la presenza di figli maggiorenni non impedisce l’accesso al beneficio, a condizione che almeno 3 non abbiano ancora compiuto 18 anni. Il requisito anagrafico deve sussistere alla data dell’assunzione e resta successivamente cristallizzato, pertanto il compimento dei 18 anni da parte di uno dei figli durante il periodo agevolato non determina la perdita dell’esonero, così come non rilevano la mancata convivenza, l’affidamento esclusivo al padre, la fuoriuscita dal nucleo familiare o la premorienza di uno dei figli. Ai fini del beneficio sono considerati anche i figli adottivi e quelli in affidamento, compresi i periodi di pre-affido e preadozione, in applicazione del principio di equiparazione previsto dal Testo Unico in materia di maternità e paternità. Quanto all’assenza di un impiego regolarmente retribuito, l’INPS richiama la nozione già utilizzata dalla disciplina dei lavoratori svantaggiati, secondo la quale il requisito può sussistere anche in presenza di rapporti di lavoro subordinato che, nel semestre precedente, non abbiano raggiunto una durata di almeno 6 mesi, oppure in caso di attività autonome o parasubordinate dalle quali siano derivati redditi inferiori alle soglie previste. Il beneficio riguarda le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2026 con contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, con contratto a tempo indeterminato e le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine già agevolati attraverso la medesima misura. La durata è pari a 12 mesi per l’assunzione a tempo determinato, anche in caso di proroga del rapporto entro tale limite complessivo, sale a 18 mesi dalla data della prima assunzione qualora il rapporto agevolato venga trasformato a tempo indeterminato e raggiunge 24 mesi nel caso di assunzione direttamente effettuata a tempo indeterminato. Restano esclusi il lavoro domestico, l’apprendistato e il lavoro intermittente, anche qualora quest’ultimo venga stipulato a tempo indeterminato, in ragione della natura strutturalmente discontinua della prestazione. Misura e sovrapposizioni L’esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL, entro il limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile. Il massimale mensile è quindi pari a 666,66 euro e, per i rapporti instaurati o cessati nel corso del mese, deve essere ulteriormente riproporzionato assumendo come riferimento l’importo di 21,50 euro per ogni giornata di fruizione. Nei rapporti di lavoro part-time il limite deve essere ridotto in proporzione alla percentuale di orario. La fruizione è subordinata alla regolarità contributiva, al rispetto delle norme in materia di lavoro, legislazione sociale, salute e sicurezza e all’applicazione dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, trovano inoltre applicazione i principi generali previsti dall’art. 31 del D.Lgs. 150/2015. Sotto il profilo europeo, tema sul quale l’Istituto ha avuto modo di essere molto creativo con precedenti interventi, la misura è classificata come intervento generalizzato, potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati e non selettivo rispetto a particolari settori, territori o categorie di imprese. Conseguentemente l’esonero non rientra nella disciplina degli aiuti di Stato e non è soggetto ai limiti del regime “de minimis”. Rimane però il vincolo delle risorse specificamente stanziate, pari per il 2026 a 5,7 milioni di euro, poiché l’INPS è tenuto a monitorare l’andamento delle autorizzazioni e, qualora emerga anche in via prospettica il raggiungimento del limite di spesa, non potrà accogliere ulteriori domande. Il beneficio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni della contribuzione a carico del datore di lavoro, non può quindi essere utilizzato insieme all’incentivo per le donne svantaggiate previsto dalla L. 92/2012, alla decontribuzione Sud, agli incentivi per l’assunzione di lavoratori disabili o percettori di NASpI e alle riduzioni contributive previste per il settore agricolo o per l’edilizia. È invece, ovviamente, compatibile con la maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, con l’agevolazione collegata alla certificazione della parità di genere e con le riduzioni contributive riconosciute direttamente sulla quota a carico della lavoratrice. Domanda e arretrati Per accedere all’esonero il datore di lavoro deve presentare domanda all’INPS attraverso il modulo “ELM3”, disponibile nel Portale delle Agevolazioni, indicando i dati della lavoratrice, la dichiarazione relativa alla presenza dei requisiti, il codice della comunicazione obbligatoria, la retribuzione media mensile comprensiva dei ratei delle mensilità aggiuntive, l’eventuale percentuale di part-time e l’aliquota contributiva datoriale oggetto di esonero. L’INPS verifica l’esistenza del rapporto attraverso la banca dati delle comunicazioni obbligatorie, determina l’importo teorico del beneficio e controlla la disponibilità delle risorse necessarie a coprire l’intero periodo richiesto, solo in caso di sufficiente capienza viene rilasciata l’autorizzazione con l’indicazione dell’importo massimo fruibile. La fruizione avviene tramite conguaglio nelle denunce UniEmens a partire dalla competenza di agosto 2026, utilizzando il codice causale “ELM3” e indicando, negli appositi elementi del flusso, i codici fiscali di 3 figli minorenni. Per i mesi arretrati da gennaio a luglio 2026 il recupero è consentito nei flussi di competenza di agosto, settembre e ottobre 2026, mentre i datori di lavoro che abbiano sospeso o cessato l’attività potranno utilizzare la procedura UniEmens/Vig. |