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Auto aziendali ad uso promiscuo: il Decreto Omnibus cambia la disciplina del trattamento fiscale

10 Settembre 2026 |

Cambia ancora la disciplina dei fringe benefit legati alle autovetture aziendali assegnate ad uso promiscuo, con l’introduzione di un sistema che prevede l’applicazione di una percentuale unica per la determinazione del valore del fringe benefit in base alla tipologia del veicolo.

Il c.d. Decreto Omnibus (D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 148) ha riscritto l’art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR sulla disciplina del trattamento fiscale dei fringe benefit costituiti dalla concessione ai dipendenti, tra l’altro, di autoveicoli, motocicli e ciclomotori anche ad uso privato, prevedendo che, a partire dal periodo di imposta 2026, il loro valore convenzionale si determina sulla base delle tabelle ACI, tenuto conto di una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui, al netto delle somme trattenute al dipendente in relazione alla concessione del veicolo, incluse quelle relative agli accessori e agli allestimenti.

Il valore convenzionale così determinato concorre alla formazione del reddito imponibile:

  1. nella misura del 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica;
  2. nella misura del 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in;
  3. nella misura del 50% per tutti gli altri veicoli.

Tale valore è maggiorato nella misura del 50% quando il veicolo supera la soglia dei cinque anni dalla prima immatricolazione e del 5% per gli optional e gli allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore.

Continua ad applicarsi il p...

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