Ravvedimento operoso: chiarimenti sull'applicazione dell'istituto29 Dicembre 2020
|
L'AE ha fornito nuovi chiarimenti in ordine all'operatività dell'istituto del ravvedimento operoso in sei casi specifici. Si sintetizzano le indicazioni rese. Sanzioni a carico dell'intermediario La tardiva trasmissione delle dichiarazioni dei redditi da parte dei soggetti incaricati della presentazione in via telematica è punita con la sanzione amministrativa da 516,46 a 5.164,57 euro. Mancando una previsione che attenui la risposta sanzionatoria in caso di inoltro della dichiarazione da parte dei soggetti incaricati della presentazione in via telematica oltre il termine normativamente previsto, la specifica sanzione a carico dell'intermediario può essere ridotta alla metà se la dichiarazione viene trasmessa con un ritardo non superiore a trenta giorni. La sanzione base, così individuata, può poi, ulteriormente, essere ridotta ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 472/97. Peraltro, in virtù del principio del favor rei, la disposizione in esame trova applicazione anche con riguardo alle violazioni pregresse, sempreché, ovviamente, alla data del 1° gennaio 2016 non sia già divenuto definitivo il provvedimento di irrogazione della sanzione.
Infedele dichiarazione e crediti inesistenti L... Contenuto riservato agli abbonati. |