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Codice della Crisi d'Impresa: proroga al 2022 e nuova procedura di composizione negoziata

26 Agosto 2021 |
Il nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), a seguito della pubblicazione del Decreto Legge 24 agosto 2021, n. 118, vede ancora una volta prorogata al 16 maggio 2022 la sua data di entrata in vigore. Tra le novità apportate vi è la composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa.

Il Codice, introdotto nel nostro ordinamento con D.Lgs. 14/2019 ha lo scopo di disciplinare in modo organico le situazioni di crisi o di insolvenza del debitore, sia esso consumatore, professionista ovvero imprenditore.

La data di entrata in vigore inizialmente stabilita era il 15 agosto 2020, successivamente differita al 1° settembre 2021 e da ultimo al 16 maggio 2022.

Tuttavia, il Legislatore ha previsto alcune eccezioni rispetto a quanto sopra illustrato.

In particolare, si possono distinguere due gruppi di norme che producono effetti a partire da un momento diverso rispetto alla data del 16 maggio 2022:

- gli artt. 27, c. 1, 350, 356, 357, 359, 363,364, 366, 375, da 377 a 379 e da 385 a 388 del D.Lgs. n. 14/2019 producono i loro effetti a partire dal 16 marzo 2019;

- le disposizioni di cui agli artt. da 12 a 25 del D.Lgs. n. 14/2019 relative alle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi entreranno invece in vigore a partire dal 31 dicembre 2023.

Nelle more dell'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, il D.L. 118/2021 introduce una serie di misure a favore delle imprese volte ad individuare possibili strumenti alternativi per la ristrutturazione o il risanamento aziendale e agevolare l'accesso a procedure esistenti diverse dal fallimento.

Il Legislatore ha, infatti, previsto una nuova procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa, che esplicherà i suoi effetti solo a partire dal 15 novembre 2021, attraverso la quale l'imprenditore commerciale o agricolo che dovesse trovarsi in condizioni di squilibrio patrimoniale ovvero economico-finanziario che ne rendano probabile la crisi o l'insolvenza, potrà chiedere la nomina di un esperto indipendente, nel caso in cui risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento della medesima impresa.

L'esperto ha il compito di agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti terzi interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di difficoltà in cui versa l'impresa, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.

Possono ricoprire il ruolo di esperti i seguenti soggetti:

  • iscritti da almeno 5 anni all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
  • iscritti da almeno 5 anni all'Albo degli Avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa;
  • iscritti da almeno 5 anni all'Albo dei Consulenti del Lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati, di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati;
  • non iscritti in albi professionali che documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

L'iscrizione nell'elenco degli esperti istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano è in ogni caso subordinata al possesso di una specifica formazione che dovrà essere stabilita con Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 118/2021 (entro il 24 settembre 2021).

L'istanza di nomina dell'esperto indipendente deve essere presentata dall'imprenditore mediante la compilazione di un modello contenente informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell'incarico da parte dell'esperto, utilizzando la piattaforma telematica appositamente istituita, accessibile presso il sito istituzionale di ciascuna Camera di Commercio da imprenditori iscritti nel registro delle imprese.

Al momento della presentazione della predetta domanda, l'imprenditore deve inoltre allegare, sempre mediante piattaforma telematica, una serie di documenti (come ad esempio i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non depositati presso l'ufficio del registro delle imprese oppure, per i soggetti non tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta e una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre 60 giorni prima della presentazione dell'istanza, l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere).

Infine, l'esperto, una volta verificata la propria indipendenza, il possesso delle competenze e della disponibilità di tempo necessarie per lo svolgimento dell'incarico, entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, comunica all'imprenditore l'accettazione e contestualmente inserisce la dichiarazione di accettazione nella piattaforma. Qualora l'esperto non intenda accettare l'incarico deve darne comunicazione riservata al soggetto che l'ha nominato al fine della sua sostituzione.