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Illuminazione nei luoghi di lavoro: come valutare correttamente il rischio
Il TU Salute e sicurezza si occupa anche delle caratteristiche che deve possedere l'Illuminazione nei luoghi di lavoro, sia naturale sia artificiale. Ambienti di lavoro nei quali le fonti di luce sono scarse o inappropriate potrebbero non solo compromettere le prestazioni lavorative, ma anche mettere a rischio la salute del lavoratore.
L'illuminazione nei locali di lavoro
L'illuminazione nei locali di lavoro (e delle vie di circolazione), ove si presenti inadeguata o insufficiente, oltre ad agire negativamente sulla componente psichica (con conseguente disaffezione al lavoro) e fisica del lavoratore (con possibili disturbi fisici, diretti e indiretti, quali, ad esempio, l'affaticamento visivo, i disturbi muscolo scheletrici, la debilitazione mentale) – può rappresentare una causa di infortunio sul lavoro.
Il D.Lgs. 81/2008 si occupa anche delle caratteristiche che deve possedere l'illuminazione, tanto naturale quanto artificiale, sia con riferimento all'ambiente in cui svolge l'attività lavorativa, ma anche ogni altro luogo esterno, di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.
Ancorché legata a differenti variabili – dipendenti dal posizionamento e dall'intensità delle sorgenti, dalla distanza delle sorgenti dall'oggetto da illuminare, dalla proprietà dell'oggetto da illuminare, dalle caratteristiche fisiologiche del sistema visivo, dalle peculiarità individuali del soggetto che beneficia della luce, dalla qualità dell'illuminazione che consenta di distinguere i colori – non sempre l'illuminazione è adeguatamente gestita.
Obbligo di valutazione del rischio
L'obbligo del datore di lavoro di valutare tutti i rischi cui sono esposti i lavoratori, alla stregua dell'art. 29 D.Lgs. 81/2008, e di elaborare il documento di cui all'art. 17, c. 1 lett. a), D.Lgs. 81/2008 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, comporta che anche quello di illuminazione debba essere sottoposto ad un'attenta valutazione avente ad oggetto la presenza:
a) di un'adeguata illuminazione naturale oppure, in alternativa, di un'adeguata luce artificiale;
b) di illuminazioni particolari in aree specifiche;
c) di illuminazioni sussidiarie (o di sicurezza).
Per quanto riguarda le misurazioni è opportuno tener conto non solo della natura dell'illuminazione, ma anche di grandezze come flusso luminoso, efficienza luminosa, intensità luminosa.
Quali sono i riferimenti normativi
Trattandosi di una materia che interessa la scienza dell'illuminotecnica, vale a dire la disciplina tecnico scientifica che si occupa dell'illuminazione degli spazi e degli ambienti, conviene iniziare dai lineamenti del quadro generale.
Oltre ai noti Allegati IV, V, VI e XXXIV D.Lgs. 81/2008, i riferimenti normativi per la corretta valutazione del rischio di illuminamento sono contenute nella norma tecnica UNI EN 12464 -1 del 2011 (rubricata “Illuminazione dei luoghi di lavoro”) la quale indica i requisiti minimi di illuminamento per diverse attività di lavoro.
Occorre tenere a mente che tale disciplina però non garantisce che il livello di illuminamento di un ambiente di lavoro sia implicitamente adeguato, dal momento che occorre considerare anche la percezione individuale e verificare specifici aspetti che la norma espone, quali:
a) la distribuzione e uniformità delle luminanze;
b) la direzione della luce;
c) la mancanza di abbagliamento diretto o riflesso;
d) l'assenza di sfarfallamento;
e) le possibilità di controllo della luce naturale;
f) l'indice di resa cromatica delle sorgenti e la loro temperatura di colore.
La luce naturale e artificiale
L'illuminazione degli ambienti di lavoro (espressa in lux) deve essere valutata sulla base delle differenti attività lavorative.
Una corretta progettazione illuminotecnica permette di effettuare un'idonea analisi dei rischi presenti nel luogo di lavoro.
Per quanto riguarda l'illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro, l'attuale riferimento normativo è l'art. 63 D.Lgs. 81/2008 che richiede la conformità ai requisiti di cui all'Allegato IV.
Tale allegato al punto 1.10.1. stabilisce che “A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentano un'illuminazione artificiale adeguata a salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori”.
Non vi è dubbio che un ambiente di lavoro illuminato “naturalmente” presenti dei benefici che favoriscono lo svolgimento delle prestazioni lavorative e il livello di attenzione. Ciò non significa che, se non adeguatamente gestito, non esistono rischi alla salute del lavoratore: un ambiente chiuso, illuminato dalla sola luce naturale, può essere soggetto a variazioni di quantità, qualità e direzione della luminosità in funzione alla posizione del sole.
La luce naturale può produrre il fenomeno dell'abbagliamento - definito tecnicamente come “un disturbo transitorio della vista, che si manifesta come una sensazione eccessiva di luce; si tratta di un turbamento o una soppressione momentanea della vista, a causa di un oggetto luminoso” - che può essere originato dalla presenza di diversi fattori:
a) le caratteristiche e le condizioni di vetrate e di finestre;
b) il contrasto di luminanza tra le superfici all'interno dell'ambiente di lavoro;
c) l'esistenza di superfici in grado di riflettere la luce.
Quando poi occorre compensare l'assenza di illuminazione naturale con la luce artificiale - che è quella generata dalla fornitura di energia elettrica ed è conforme a determinati requisiti di legge e tecnici - occorre prestare attenzione a parametri diversi quali:
a) la distribuzione naturale delle luminanze;
b) l'illuminamento e la direzione della luce;
c) gli aspetti del colore;
d) il calore apparente della luce.
Si consideri che la mancata predisposizione di adeguati dispositivi d'illuminazione artificiale può comportare l'applicazione di un'ammenda a carico del datore di lavoro, dal momento che è sufficiente la sola colpa non essendo necessario l'accertamento del dolo (Cass. pen. 4 luglio 2013 n. 37559 in un caso nel quale il legale rappresentante di una società non aveva predisposto idonei dispositivi d'illuminazione artificiale, violando così le disposizioni in materia).
Ad ogni modo, tanto le vetrate illuminanti quanto i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza.
Si rammenta poi che le zone di operazione ed i punti di lavoro o di manutenzione di un'attrezzatura di lavoro devono essere opportunamente illuminati in funzione dei lavori da effettuare mentre le zone di azione delle macchine operatrici e quelle dei lavori manuali, i campi di lettura o di osservazione degli organi e degli strumenti di controllo, di misure o indicatori in genere e ogni luogo od elemento che presenti un particolare pericolo di infortunio o che necessiti di una speciale sorveglianza, devono essere illuminati in modo diretto con mezzi particolari.
L'illuminazione sussidiaria o di sicurezza
Allorquando si verifichi un guasto dell'illuminazione artificiale, i luoghi di lavoro devono disporre di “un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità”.
L'illuminazione sussidiaria (o di sicurezza) subentra in caso di interruzione dell'illuminazione artificiale ed è generata (anch'essa) dalla fornitura di energia elettrica.
Sono sancite specifiche norme per i mezzi di illuminazione sussidiaria.
In particolare, tali mezzi “devono essere tenuti in posti noti al personale, conservati in costante efficienza ed essere adeguati alle condizioni ed alle necessità del loro impiego”.
Quando siano presenti più di 100 lavoratori e uscire all'aperto in condizioni di oscurità non è né sicuro né agevole oppure quando l'abbandono imprevedibile ed immediato del governo delle macchine o degli apparecchi sia di pregiudizio per la sicurezza delle persone o degli impianti o, infine, quando si lavorino o siano depositate materie esplodenti o infiammabili, l'illuminazione sussidiaria deve essere fornita con mezzi di sicurezza atti ad entrare immediatamente in funzione in caso di necessità e a garantire una illuminazione sufficiente per intensità, durata, per numero e distribuzione delle sorgenti luminose, nei luoghi nei quali la mancanza di illuminazione costituirebbe pericolo.
L'abbandono dei posti di lavoro e l'uscita all'aperto del personale devono, qualora sia necessario ai fini della sicurezza, essere disposti prima dell'esaurimento delle fonti della illuminazione sussidiaria. Nei casi in cui sia stabilita la continuazione del lavoro anche in caso di mancanza dell'illuminazione artificiale normale, quella sussidiaria deve essere fornita da un impianto fisso atto a consentire la prosecuzione del lavoro in condizioni di sufficiente visibilità.
I videoterminali
Nel caso in cui il datore di lavoro impieghi videoterminali, bisogna prestare attenzione anche al livello di illuminazione degli schermi, in modo che non sia dannoso per la salute dei lavoratori.
Peraltro, il lavoro al videoterminale pone dei rischi che dipendono non solo dal videoterminale stesso ma da tutto ciò che costituisce l'ambiente in cui il lavoratore si trova. Secondo quanto riportato nel TU, la brillanza o il contrasto di luminanza tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell'operatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali.
Inoltre, l'illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve garantire un illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente circostante, considerato delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore.
Riflessi sullo schermo, contrasti di luminanza e fenomeni di abbagliamento dell'operatore devono essere evitati, disponendo la postazione di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce naturale e artificiale.
In specie, si dovrà tener conto dell'esistenza di finestre, pareti trasparenti o traslucide, pareti e attrezzature di colore chiaro che possono determinare fenomeni di abbagliamento diretto e/o indiretto e/o riflessi sullo schermo. Quanto poi alle finestre, esse devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro.
Conclusioni
La fase di valutazione del rischio da illuminazione assume un rilievo fondamentale nel modello prevenzionistico, dal momento che non solo limita la probabilità di rischio infortunistico a causa di un livello di illuminazione inadeguato (scarso o eccessivo), ma promuove il benessere, attraverso la gradevolezza della sensazione visiva, consentendo al lavoratore la capacità di riconoscere spazi (dimensioni, profondità), forme e colori in modo familiare.
Anche l'adozione di correttivi previsti da norme di legge o dalle prassi di buona tecnica può contribuire al raggiungimento di tali obiettivi: ad esempio, il corretto posizionamento delle postazioni di lavoro rispetto alle fonti di illuminazione oppure l'adeguamento dell'intensità e delle caratteristiche della illuminazione alle esigenze connesse al tipo di attività lavorativa svolta o, infine, la correzione dell'incidenza diretta o riflessa del flusso luminoso per il tramite, ad esempio, di tendaggi o di schermature.
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