Patto di non concorrenza e limite territoriale16 Dicembre 2024
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Patto di non concorrenza: contenuto ed estensione temporale L'art. 2105 c.c. vieta al lavoratore di trattare affari per conto proprio - o altrui - in concorrenza con il datore di lavoro. Una volta cessato il rapporto, il lavoratore non ha, invece, più alcun obbligo di fedeltà nei confronti del precedente datore di lavoro ed è, quindi, libero di lavorare per un'impresa concorrente. Il patto di non concorrenza, disciplinato dall'art. 2125 c.c., disciplina l'accordo mediante il quale viene ad attuarsi un'estensione temporale, in capo al lavoratore, dell'obbligo di fedeltà previsto dall'art. 2105 cod. civ., , impedendo, dunque, che, per un certo periodo di tempo successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, il bagaglio professionale e le abilità del lavoratore vadano a beneficio di un'azienda concorrente. Requisiti di validità e limiti oggettivi, temporali e territoriali Il patto di non concorrenza è soggetto a requisiti molto stringenti. E infatti, oltre a richiedere la forma scritta ad substantiam, il patto di non concorrenza deve, a pena di nullità, rispettare:
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