Gli sconti applicati dal datore di lavoro ai propri dipendenti: la risposta dell'Agenzia delle Entrate06 Aprile 2021
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Il caso proposto dall'istante La società istante chiede se la concessione di una “card sconto” ai propri dipendenti possa rappresentare per gli stessi un compenso in natura imponibile e, come tale, essere soggetto alla ritenuta di acconto IRPEF prevista dall'art. 23 DPR 600/73. Il quesito è avanzato da una ditta di abbigliamento che intende rafforzare il proprio “brand” veicolando i prodotti anche tramite i propri lavoratori, ai quali vuole attribuire la card per poter accedere ad uno sconto rispetto al prezzo di listino. Per la produzione dei propri prodotti la Società si rivolge a terzisti, mentre la commercializzazione dei beni avviene tramite:
La “card sconto”, secondo l'istante, avrebbe le seguenti caratteristiche:
Lo sconto sarebbe pari a circa il 25% del prezzo di vendita finale del prodotto. Con specifico riferimento all'ammontare dello sconto, l'istante precisa che:
Il parere dell'Agenzia delle Entrate L'Agenzia delle Entrate (AE) nell'incipit del suo parere esordisce ricordando il noto principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, di cui all'art. 51, c. 1, TUIR, ovvero l'assoggettamento a tassazione, in generale, di tutto ciò che il lavoratore dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro. Nel dettaglio, si tratta dei c.d. compensi in natura, consistenti in opere, servizi, prestazioni e beni, anche prodotti dallo stesso datore di lavoro. Ai fini di una determinazione in denaro dei predetti valori l'art. 51, c. 3, TUIR rimanda, più in generale, alle disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute all'art. 9 TUIR; con riferimento ai beni prodotti dal datore di lavoro e ceduti ai dipendenti, tale valore è determinato in misura pari al “prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista”. Sul tema degli sconti, si ricorda che l'AE si era già pronunciata in passato con la Ris. AE 29 marzo 2010 n. 26/E, nella quale era stato precisato che per i beni e servizi offerti dal datore di lavoro ai dipendenti, il loro valore normale di riferimento possa essere costituito dal prezzo scontato che il fornitore pratica sulla base di apposite convenzioni ricorrenti nella prassi commerciale. Come chiarito dal ministero delle Finanze con la storica Circ. MEF 23 dicembre 1997 n. 326, il reddito da assoggettare a tassazione è pari al valore normale soltanto se il bene è ceduto gratuitamente, dal momento che se invece per la cessione dello stesso il dipendente corrisponde delle somme, il valore da assoggettare a tassazione è pari alla differenza tra il valore normale del bene ricevuto e le somme pagate. Nel caso di specie, l'AE osserva che:
Per tali motivi, secondo l'Amministrazione finanziaria, nel caso proposto non si ravvisa alcuno “sconto” fiscalmente rilevante, né materia fiscalmente imponibile ai fini IRPEF. Inoltre, nella riposta in questione viene chiarito che l'utilizzo della “card sconto”, non è ostativa alla predetta irrilevanza fiscale, in quanto secondo la descrizione fatta dall'istante (card nominativa, non cedibile, utilizzabile esclusivamente dal dipendente e non cumulabile con iniziative analoghe) essa possiede tutte le caratteristiche necessarie a configurarla quale mero strumento tecnico attraverso il quale lo sconto può essere fruito dai lavoratori. |