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L’acquisto di strumenti per la DAD rientra nel welfare aziendale?

01 Giugno 2021 |
L'Agenzia delle Entrate interviene in merito al riconoscimento ai lavoratori di ausili alla didattica a distanza come forme di welfare aziendale (Ris. AE 27 maggio 2021 n. 37).

La didattica a distanza (DAD) è stata, come lo smart working emergenziale per l'attività lavorativa, la modalità per continuare a fornire l'istruzione di base durante la crisi pandemica, divenendo però un grande problema per genitori ed insegnanti e richiedendo anche uno sforzo economico per le famiglie che si ritrovavano a dover gestire diverse necessità dal punto di vista di supporti “tecnologici”.

Nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate (AE) viene prospettato in particolare il caso di una azienda che intende riconoscere alla generalità o a categorie di propri dipendenti un credito welfare da utilizzare per il rimborso delle spese sostenute da questi ultimi per l'acquisto di pc, tablet o laptop al fine di consentire la frequenza della DAD ai loro familiari (art. 12 TUIR).

L'istante specifica espressamente che la richiesta di rimborso da parte dei dipendenti dovrà essere corredata da idonea documentazione rilasciata dall'Istituto scolastico o dall'Università che attesti lo svolgimento delle lezioni attraverso tale modalità didattica.

L'Agenzia delle Entrate nella sua risposta richiama due diverse lettere dell'art. 51 TUIR, norma di riferimento per quanto attiene il welfare aziendale.

In primis viene richiamato l'art. 51, c. 2 lett. f), TUIR, il quale prevede che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente «l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'art. 12 per le finalità di cui all'art. 100, c. 1», ovvero per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.

Maggiormente concentrato sull'istruzione è poi la successiva lettera f bis), che prevede il regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente anche per le «somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari».

Le due possibilità prospettate sono quindi:

  • titolo di legittimazione per acquisto pc/tablet (art. 51, c. 2 lett. f);
  • rimborso spese per servizi istruzione pc/tablet (art. 51, c. 2 lett. f bis).

L'AE, richiamando le disposizioni che hanno reso obbligatoria e necessaria la DAD durante l'emergenza COVID-19 afferma che il pc, il laptop e il tablet si configurano quali strumenti necessari per garantire la frequenza nella c.d. "classe virtuale". Tali strumenti risultano quindi fondamentali, ed il loro utilizzo è finalizzato all'istruzione ed alla formazione.

Per tali motivi il rimborso delle spese sostenute dal dipendente per il loro acquisto e successivamente rimborsate dal datore di lavoro non genera reddito di lavoro dipendente (art. 51, c. 2 lett. f bis, TUIR). Questo nel caso in cui il dipendente però, come prospettato nel quesito, produca idonea documentazione rilasciata dall'Istituto scolastico o dall'Università che attesti lo svolgimento delle lezioni attraverso la DAD.

Lo stesso risultato viene raggiunto anche nell'ipotesi in cui la piattaforma welfare consenta l'acquisto dei dispositivi informatici tramite documenti di legittimazione (c.d. voucher).

L'AE in questo caso innova, richiedendo, oltre alla concessione attraverso documento di legittimazione, anche che il dipendente produca la medesima documentazione richiesta per le prestazioni a rimborso.

Ambedue le possibilità, poste le normali procedure di concessione del welfare aziendale, sono escluse dalla base imponibile, ma in entrambe le ipotesi sarà quindi necessario provare il nesso causale tra l'acquisto di detta strumentazione e la DAD.

La risposta, seppure nella fase discendente dell'epidemia, svecchia il concetto, già ampliato dalle modifiche operate dalla Legge di Bilancio 2016 (art. 1, c. 190, L. 208/2015), legato alle spese d'istruzione, dando la possibilità di concedere con tale motivazione anche strumenti tecnologici quali laptop, computer e tablet.

0640780001622726479_Ris.-AE-27-maggio-2021-n.-37