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Riduzione del capitale a parziale copertura delle perdite superiori a 1/3

09 Agosto 2022 |
La Redazione
Il Consiglio notarile di Milano prende posizione in relazione alla questione relativa alla possibilità di una riduzione parziale delle perdite di capitale superiori a 1/3.

La Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, con la massima n. 204 pubblicata lo scorso 5 luglio 2022, ha affermato che, fino al verificarsi del presupposto che rende obbligatoria la riduzione del capitale per perdite ai sensi degli artt. 2446 c. 2 o 2482bis c. 4 c.c., l'assemblea ha la facoltà di ridurre il capitale sociale a copertura anche soltanto parziale delle perdite, sia che tale parziale copertura riduca la perdita sotto al terzo, sia che la perdita stessa risulti, dopo la copertura parziale, ancora superiore al limite predetto.

 

Nella motivazione della massima si ricorda che la giurisprudenza e parte della dottrina ritengono necessaria la copertura integrale della perdita, allorché sussistano le condizioni di cui agli artt. 2446 o 2482bis c.c., sia per il tenore letterale delle norme che, in relazione alla situazione di cui all'art. 2446 c. 2 c.c. o di cui all'art. 2482 bis c. 4 c.c., dispongono la riduzione del capitale in proporzione delle perdite, suggerendo così l'esigenza di un abbattimento del netto esattamente corrispondente alla perdita, sia per il timore che, con una copertura solo parziale della perdita, la società possa disattivare il sistema di allarme consistente nell'obbligo degli amministratori di convocare senza indugio l'assemblea dei soci e nella assunzione, da parte di tale assemblea, di idonei provvedimenti al riguardo.

 

Riguardo alla lettera delle norme, la Commissione Società distingue, in proposito:

 

  • il caso in cui la delibera di copertura perdite intervenga prima dell'assemblea che approva il bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui è stata accertata la perdita (c.d. “periodo di grazia”). Durante tale periodo, secondo la massima, è possibile che all'assemblea sia consentito deliberare la copertura solo parziale della perdita con riduzione del capitale sociale. La legittimità della copertura parziale della perdita è in tale caso sostenibile sulla base di argomenti sostanziali e di natura sistematica, e non appare contrastare con la lettera della legge. L'art. 2446 c. 1 primo periodo c.c. chiarisce che l'obbligo di copertura integrale (o l'assunzione dei provvedimenti alternativi di cui si è detto) si determina solo alla scadenza del “periodo di grazia”;

 

  • il caso in cui si deliberi invece nell'assemblea che approva il bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui è stata accertata la perdita predetta. In tale ultima evenienza, l'assemblea dovrà obbligatoriamente coprire le perdite nella loro integralità, ovvero adottare altri provvedimenti adeguati, secondo l'elaborazione della dottrina.

 

Riguardo alla disattivazione del sistema di allarme, il regime di pubblicità legale applicato agli atti societari, e l'immediata consultabilità degli stessi a mezzo degli strumenti informatici esistenti, consentono ai terzi cognizione delle modalità con le quali sono adottati i provvedimenti di cui agli artt. 2446 e 2482 bis c.c., e così della misura e della esatta natura dei rimedi deliberati dalla assemblea chiamata a deliberare in merito; dall'altro, resta fermo che – secondo quanto sopra esposto – entro il termine del “periodo di grazia” dovranno essere assunti i più incisivi provvedimenti disposti dall'ordinamento.

 

Infine, in relazione all'obbligo di copertura integrale disposto dagli artt. 2446 c. 2 e 2482 bis c. 4 c.c., la speciale trattazione delle perdite ai sensi della L. 178/2020, che sospende l'applicazione di parte della normativa relativa agli obblighi di copertura delle perdite e della causa di scioglimento di cui all'art. 2484 c. 1, n. 4 c.c. per cinque anni, rende ammissibile la mancata copertura di perdite eccedenti il terzo del capitale sociale anche al termine del periodo di graziastabilito dal codice civile consegue al fatto stesso della sterilizzazione della perdita emergente al 31 dicembre 2020 e/o 31 dicembre 2021, dovendosi calcolare la perdita eventualmente rilevante, ai sensi degli artt. 2446 e 2482 bis c.c., al netto di quella rinviata per il quinquennio previsto dalla legge.