Assegnazione telefono aziendale e alloggio: calcolo del valore normale26 Agosto 2022
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Fonte: Quotidianopiù
Assegnazione di strumenti tecnologici Il datore di lavoro può assegnare al proprio dipendente telefono cellulare o pc a titolo di fringe benefit. La relativa imponibilità di fini contributivi e fiscali dipende dalla destinazione d'uso degli strumenti. Questi strumenti tecnologici infatti possono essere attribuiti per uso promiscuo (sia aziendale che personale), per uso esclusivo personale, e per uso esclusivo aziendale.
Per la determinazione del reddito riconducibile all'attribuzione del cellulare occorre far riferimento all'art. 51 TUIR, secondo cui tutte le somme ed i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro costituiscono reddito imponibile per il dipendente. Ai fini della determinazione in denaro dei beni e servizi, si fa riferimento al relativo valore normale. Quando il telefono è assegnato ad uso promiscuo, per la parte riconducibile ad un uso aziendale, il cellulare non verrà ricondotto a retribuzione in natura, mentre per la parte di utilizzo personale è considerato un reddito in natura (fringe benefit) a seconda dell'addebito o meno da parte del datore di lavoro del costo riferito alle telefonate personali. Questo perché il valore normale del fringe benefit “telefono” è dato dal costo delle telefonate personali risultanti dalla bolletta telefonica. Il datore di lavoro può infatti riconoscere il telefono al lavoratore ad uso promiscuo e accollarsi l'intero costo di utilizzo dello stesso, sia per motivi personali che lavorativi. In tal caso costituisce retribuzione in natura valore relativo ai costi di telefonia riconducibili alle telefonate personali. A contrario, se il datore di lavoro non intende sostenere le spese per le telefonate personali del lavoratore, potrà addebitare allo stesso le somme a queste riconducibili. Emerge in entrambi i casi la necessità di quantificare i costi riconducibili all'uso personale e quelli ad uso aziendale per poter quantificare correttamente la parte che andrà a reddito e sarà quindi assoggettata a tassazione e contribuzione. Per fare questo il lavoratore può effettuare le telefonate personali utilizzando uno specifico prefisso tale per cui la bolletta presenti voci distinte per le telefonate personali. Si tenga presente che l'Agenzia delle Entrate con la Ris. AE 20 giugno 2017 n. 74 ha chiarito che il rimborso spese è esente solo se è di tipo analitico e quindi ben riconciliabile con la bolletta telefonica. Un rimborso forfettario non consente l'individuazione del valore normale del bene e la distinzione tra uso personale e aziendale e per di più non consente di individuare dei parametri oggettivi, quali ad esempio numero e/o durata delle telefonate. L'AE precisa che le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di rimborso spese costituiscono, per quest'ultimo, reddito di lavoro dipendente, salvo quanto previsto, per le trasferte e i trasferimenti, dai commi 5 e seguenti dell'art. 51 TUIR. Si ricorda “possano essere esclusi da imposizione quei rimborsi che riguardano spese, diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro anticipate dal dipendente per snellezza operativa, ad esempio per l'acquisto di beni strumentali di piccolo valore, quali la carta della fotocopia o della stampante, le pile della calcolatrice, etc.”. In casi di questo tipo occorrerà anche fare attenzione affinché il contratto di telefonia venga stipulato dal datore di lavoro, a supporto del suo reale interesse all'uso aziendale del telefono, salvo poi addebitare eventualmente le spese al dipendente.
Il telefono cellulare di proprietà aziendale assegnato al dipendente per il solo uso di servizio è un bene strumentale e pertanto non rappresenta un fringe benefit. In tal caso, pertanto, non è soggetto a imposizione contributiva e fiscale.
Quando il dipendente utilizza il telefono assegnato dall'azienda esclusivamente per fini personali, il bene rappresenta interamente un reddito in natura (fringe benefit), assoggettato a tassazione per l'intero importo se il valore normale del bene eccede la franchigia annua di € 258,23. Si ricorda che il valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi.
Assegnazione dell'alloggio L'assegnazione al dipendente può avvenire:
Per la determinazione del valore dell'alloggio attribuibile a fringe benefit si far riferimento all'art. 51, c. 4 lett. c, TUIR, secondo cui la valorizzazione è pari alla differenza tra:
Con riferimento alle spese da considerare si precisa che quelle relative all'ordinaria manutenzione, di assicurazione, di amministrazione del fabbricato, relative ai servizi comuni, cono già considerate all'interno della rendita catastale (Circ. AE 23 dicembre 1997 n. 326/E). Per i fabbricati concessi in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si pensi ad esempio al lavoratore che svolge funzioni di custodia, si assume il 30 per cento della predetta differenza. Alla luce di quanto sopra, se il datore di lavoro assegna in uso o in comodato, il valore del benefit che concorre alla formazione del reddito sarà dato dalla Rendita catastale più le Spese inerenti (comprese utenze se a carico dell'azienda). Il valore del benefit risulta inferiore qualora il lavoratore paghi un canone di locazione che si sottrae alla rendita catastale. Come per la generalità dei fringe benefit se questo valore supera la franchigia dei 253,23 euro, il benefit è interamente assoggettato a contribuzione e tassazione.
Riepilogo Valore del Fringe benefit “Alloggio” Rendita catastale + Spese inerenti (comprese utenze se a carico dell'azienda) = Valore del benefit che concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente
Se l'assegnazione è a titolo oneroso Rendita catastale + Spese inerenti (comprese utenze se a carico dell'azienda) - Somme corrisposte dal dipendente = Valore del benefit che concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente
Per i fabbricati con obbligo di dimora (custode dell'azienda) il valore del benefit è pari al 30% del valore come sopra determinato, e quindi Rendita catastale + Spese inerenti (comprese utenze se a carico dell'azienda) x 30% = Valore del benefit che concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente
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